Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5208 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5208  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ORISTANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/05/2023 del GIP TRIBUNALE di ORISTANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Oristano, in funzione di giudi dell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento d continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell’unico motivo deduce che i giudice a quo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, certa sussistente attesa la sostanziale omogeneità delle condotte, l’arco tempora ravvicinato e che, comunque, il Giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di indicare le ragioni per le quali non ha riconosciuto la continuazione tra quei r più vicini temporalmente;
ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazion necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 286 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) e che l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresent solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, li quali, seppure indicativi determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad u deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv 259094);
ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fi stabilire l’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includent singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azio rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l’u pluralità delle originarie determinazioni – è rimesso all’apprezzamento d giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740);
ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto b governo degli anzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazi e ha evidenziato, in maniera esente da illogicità e incongruenze, gli elemen decisivi per escludere l’unicità di disegno criminoso e, segnatamente, la distan temporale tra gli stessi (di oltre un anno), a dimostrazione dell’esistenza programma delinquenziale a carattere indeterminato, nonché temporalmente
indefinito, ritenuto incompatibile con un’unica, antecedente, risoluzione criminosa;
ritenuto che tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui «caso di reati commessi a distanza temporale l’uno dell’altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d’ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, Gargiulo Rv. 242537);
ritenuto altresì che è del pari coerente ai principi sul punto espressi dalla giurisprudenza di legittimità il diniego della continuazione richiesta, in via subordinata, per “gruppi di sentenze”, posto che se è vero che l’elevato arco di tempo all’interno del quale sono stati commessi più reati non esime il giudice dall’onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all’interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale, è altrettanto innegabile – com’è stato chiarito dalla stessa giurisprudenza – che l’esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l’interessato abbia dedotto l’evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387), ciò che, nel caso che ci occupa, il ricorrente non ha fatto, non essendovi alcuna richiesta né allegazione allegazione sul punto nell’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023