Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16074 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16074 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il 22/08/1976 avverso l’ordinanza del 14/01/2025 del TRIBUNALE di Roma udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del sostituto procuratore generale NOME COGNOME che chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta nell’interesse di COGNOME NOME e volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra tre sentenze di condanna del medesimo COGNOME l’una emessa dal Tribunale di Palmi il 24 giugno 2009 e le altre due dalla Corte di Appello di Roma in data 10 marzo 2016 e 11 ottobre 2023.
Il giudice dell’esecuzione evidenziava l’assenza di elementi comuni alle tre sentenze, trattandosi nel primo caso di reato di ricettazione di un assegno bancario commesso nel mese di marzo 2007 e di truffe in danno dell’INPS, realizzate a distanza di anni, con modalità seriali e grazie al supporto di un complice.
Il Tribunale non ravvisava neppure elementi di contatto fra le suddette vicende e l’attività truffaldina commessa in pregiudizio della RAGIONE_SOCIALE; l’uso della frode, che appare essere l’unico elemento di unitarietà fra i vari reati non appariva al Tribunale elemento sufficiente per riconoscere dietro tali condotte il medesimo disegno criminoso.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il condannato tramite il difensore lamentando con unico motivo la violazione degli artt. 125 commi 1 e 3 cod. proc. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Il ricorrente aveva prospettato e sottoposto al giudice dell’esecuzione le ragioni per le quali riteneva che si potesse riconoscere l’unicità del disegno criminoso e ciò anche con rifermento a gruppi di reati commessi all’interno del pur ampio arco temporale considerato.
Il provvedimento impugnato incentra il rigetto dell’istanza sull’elemento cronologico, ma avrebbe dovuto valutare anche la sussistenza degli ulteriori indici e soprattutto la circostanza che tutte le attività criminose poste in essere erano finalizzate a reperire risorse per finanziare l’attività di restauratore.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato.
Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01)
In tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione nel valutare l’unicità del disegno criminoso non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico ma generale. (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015 Rv. 267596)
Il giudice dell’esecuzione ha valutato l’arco temporale, la disomogeneità geografica delle condotte, la diversità dei reati, la presenza di complici in alcuni dei fatti e di un diverso modus operandi fra le condotte stesse e ne ha derivato la completa autonomia di una condotta rispetto alle altre; il Tribunale di Roma ha anche affrontato la apparente omogeneità data dalla condotta truffaldina e dalla identità del bene giuridico leso per escludere che potesse essere un elemento di unitarietà.
Per contro, il ricorrente si limita a stigmatizzare detta valutazione, che Ł stata condotta dal giudice dell’esecuzione esaminando tutti gli aspetti caratteristici delle condotte criminose, escludendo anche che la finalità di lucro sottesa alle condotte potesse essere ritenuta di per sØ dimostrativa dell’identità di disegno criminoso, proprio in assenza di ulteriori e ben piø pregnanti indicatori specifici della continuazione.
La critica del ricorrente si incentra dunque sul merito della valutazione degli indicatori e non sul metodo utilizzato : come tale Ł inammissibile, perchØ sollecita una rivalutazione del fatto che Ł estranea al giudizio di legittimità.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28/03/2025.