Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1206 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1206 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha
COGNOME NOME nato a VIGEVANO il 22/03/1961 avverso l’ordinanza del 19/06/2024 del TRIBUNALE di Milano chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 giugno 2024 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata nell’interesse di NOME COGNOME in relazione alle seguenti sentenze emesse dallo stesso Tribunale:
8439/2015 del 9 luglio 2015, riformata parzialmente dalla Corte di appello di Milano il 4 maggio 2018, irrevocabile il 10 luglio 2018;
5334/2023 del 5 aprile 2023, irrevocabile il 19 marzo 2024.
E’ stata esclusa la ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento della continuazione in ragione dell’assenza di qualsiasi collegamento tra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui alla prima sentenza, commesso negli anni 2005 e 2006 in danno della società RAGIONE_SOCIALE (della quale COGNOME ha causato anche il fallimento), in favore della RAGIONE_SOCIALE e quello di cui alla seconda sentenza consistente nella distrazione di somme di altra società ( RAGIONE_SOCIALE avvenuta negli anni 2012 e 2013.
I fallimenti sono stati dichiarati in tempi diversi (2009 e 2015) e tra le differenti compagini sociali non vi era alcun rapporto.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, Avv. NOME COGNOME articolando due motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in punto di individuazione dell’identità del disegno criminoso.
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha assegnato rilievo decisivo alla eterogeneità dei reati e alla distanza cronologica tra i fatti, omettendo di considerare l’identità del modus operandi
nell’imputato in occasione delle diverse vicende che lo hanno visto coinvolto nei procedimenti penali.
2.2. Con il secondo motivo i medesimi vizi sono stati eccepiti con riferimento alla ritenuta mancanza di collegamento temporale tra i fatti.
La vicinanza nel tempo delle condotte delittuose costituisce, infatti, solo uno degli indici dai quali desumere l’identità del disegno criminoso.
A tale proposito, ha richiamato conforme giurisprudenza di questa Corte.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
2. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156).
In tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso, caratterizzante l’istituto disciplinato dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., «postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l’opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420).
Si afferma, inoltre, che «il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento Ł richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Non Ł necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l’unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purchØ significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098).
L’accertamento di tali indici Ł rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed Ł insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.
A tale proposito va ribadito che «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli
adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601);
Applicando tali principi anche al caso in esame, emerge la genericità delle allegazioni contenute in entrambi i motivi di ricorso che, per l’omogeneità delle questioni poste, possono essere trattati congiuntamente.
Invero, il giudice dell’esecuzione ha escluso la continuazione all’esito di una valutazione complessiva e globale degli elementi a sua disposizione segnalando non solo il, pur significativo, dato temporale, quanto l’assenza di rapporti tra le società interessate dalla condotta distrattiva di COGNOME e la mancanza di ogni relazione tra i fallimenti.
In termini del tutto lineari e ineccepibili, la Corte di appello di Milano ha evidenziato che l’unico dato che accomuna le due sentenze Ł il titolo di reato che, all’evidenza, non costituisce elemento sufficiente per ritenere configurabile la continuazione.
Tali argomentazioni sono state contrastate in termini meramente confutativi dal ricorrente che si Ł limitato ad affermare l’insufficienza del dato temporale e l’irrilevanza della diversità delle compagini sociali, omettendo, tuttavia, di indicare quale sia l’elemento pretermesso dal giudice dell’esecuzione dal quale potere desumere l’esistenza, sin dalla commissione del primo reato, dell’unicità del disegno criminoso.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 23/10/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME