Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24992 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24992 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Nocera Inferiore il 29/09/1974
avverso l’ordinanza del 04/02/2025 della Corte di appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 04/02/2025, la Corte di appello di Napoli, in funzione di Giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza, proposta nell’interesse di NOME COGNOME volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra il delitto di detenzione di tabacchi lavorati esteri, giudicato con sentenza del Tribunale di Napoli del 1.9.2020, irrevocabile il 19.9.2020 e l’analogo delitto oggetto di accertamento da parte della Corte di appello di Napoli con sentenza del 30.11.2023, irrevocabile il 21.6.2024.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell’art. 81, comma 2, cod.pen. e vizio di motivazione.
Argomenta che aveva errato la Corte di appello a non riconoscere il vincolo della continuazione tra le sentenze suindicate, ricorrendo i presupposti della omogeneità della violazioni e della commissione dei reati in un lasso temporale congruo e con le stesse modalità; la Corte di appello aveva erroneamente negato la contiguità temporale senza tener conto del fatto che il COGNOME era stato detenuto in espiazione della pena inflitta dal Tribunale di Napoli con sentenza del 1.9.2020 fino all’estate 2022; erronea era anche la valutazione in ordine alla diversità delle modalità dei reati, non essendo decisivi il diverso quantitativo del t.l.e. e la presenza di un correo nel secondo reato.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
Deve evidenziarsi che l’unicità del disegno criminoso costituente l’indispensabile condizione per la configurabilità della continuazione non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati, sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole o specie, determinata o accentuata da talune condizioni psico-fisiche, dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato fin dall’inizio nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, a cui di volta in volta si aggiungerà l’elemento volitivo necessario per l’attuazione del programma medesimo; l’identità del disegno criminoso, che caratterizza l’istituto disciplinato dall’art. 81, comma secondo, cod. pen., postula,
pertanto, che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose (Sez.0 n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074 – 01; Sez.1, n. 15955 del 08/01/2016, Rv.266615 – 01; Sez.1, n. 5618 del 21/12/1993, dep.22/02/1994, Rv.196545 – 01). Va anche ricordato che, in tema di continuazione, l’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez.5, n.1766 del 06/07/2015, dep.18/01/2016, Rv. 266413 – 01) e che il decorso del tempo costituisce elemento decisivo su cui fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall’art. 81 cod. pen., posto che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l’esistenza di una programmazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali (Sez.2, n. 43745 del 03/10/2024, Rv.287193 – 01).
Nella specie, la Corte di appello, in conformità dei suesposti principi, ha valutato gli elementi di fatto rilevanti ed ha evidenziato che gli stessi emergeva l’insussistenza del medesimo disegno criminoso, atteso che il lasso temporale tra i reati era consistente, si era avuta la compartecipazione di soggetti diversi e le modalità di commissione dei reati erano diverse; ha rimarcato, inoltre, che la notevole distanza temporale tra fatti e le modalità realizzative della seconda condotta, sintomatiche di una maggiore esperienza e capacità organizzativa, costituivano indici di generica proclività a delinquere, piuttosto che di una rappresentazione e volizione unitarie.
La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità.
Nè coglie nel segno la deduzione difensiva che lamenta la mancata considerazione, ai fini della congruità temporale tra i due reati, del periodo di detenzione decorso tra le due condotte criminose, quale circostanza rilevante ai fini della valutazione l’unitarietà del disegno criminoso.
Questa Corte ha, infatti, precisato che, a fronte di un consistente lasso temporale tra i reati, i periodi di detenzione subiti dal richiedente la continuazione in sede esecutiva, sono verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l’espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo (Sez.1, n. 44988 del 17/09/2018, dep.08/10/2018, Rv.273984 – 01).
Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29/05/2025