Disegno Criminoso: Non Basta il Bisogno Economico per Unificare i Reati
L’istituto della continuazione, previsto dall’art. 81 del codice penale, rappresenta una figura giuridica di fondamentale importanza per la determinazione della pena. Esso consente di unificare, sotto il profilo sanzionatorio, più reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, quali sono i reali confini di questo concetto? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti, stabilendo che né un generico stato di bisogno economico né un ampio lasso temporale possono, da soli, giustificare l’applicazione di questo beneficio.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava il ricorso presentato da una donna contro la decisione della Corte d’Appello di Roma. Quest’ultima aveva negato la richiesta di riconoscere la continuazione tra due diverse sentenze di condanna divenute esecutive. I reati in questione erano di natura differente: da un lato l’invasione di edifici altrui (artt. 633 e 639-bis c.p.) e dall’altro il furto aggravato. La ricorrente sosteneva che le diverse condotte delittuose fossero riconducibili a un’unica matrice, un disegno criminoso originato dalla sua difficile situazione economica.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione dei giudici di secondo grado. Gli Ermellini hanno ritenuto le censure della ricorrente delle mere doglianze di fatto, prive della capacità di scalfire la correttezza giuridica e logica dell’ordinanza impugnata. La Corte ha quindi ribadito i rigorosi criteri necessari per poter affermare l’esistenza di un’unica programmazione criminale.
Le Motivazioni: I Requisiti del Disegno Criminoso
La Corte ha smontato la tesi difensiva attraverso una serie di argomentazioni precise, delineando con chiarezza i confini del disegno criminoso.
1. Diversità dei Reati: I giudici hanno sottolineato che il furto aggravato e l’invasione di edifici sono reati diversi. La loro comune appartenenza alla macro-categoria dei delitti contro il patrimonio non è sufficiente a dimostrare un’unica programmazione. Manca, in altre parole, quel filo logico e programmatico che deve legare le singole azioni.
2. Irrilevanza del Generico Bisogno Economico: La motivazione economica è stata ritenuta troppo generica. La Corte ha osservato che accettare il bisogno di denaro come prova del disegno criminoso porterebbe a un esito paradossale: si dovrebbe riconoscere la continuazione quasi sempre, poiché la maggior parte dei reati contro il patrimonio è spinta da tale necessità. Il disegno criminoso richiede invece una programmazione specifica e non una generica spinta a delinquere.
3. Il Fattore Temporale: Un elemento decisivo è stato il considerevole lasso di tempo intercorso tra i reati. La condotta di invasione di edifici era anteriore di un anno rispetto al primo dei furti contestati. Questa distanza temporale, secondo la Corte, non è compatibile con un piano unitario, ma dimostra piuttosto che le azioni sono state frutto di “pulsioni palesemente contingenti”, ovvero di decisioni estemporanee e non di un piano prestabilito.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: per ottenere il beneficio della continuazione, non basta invocare circostanze generiche. È necessario fornire prove concrete che dimostrino l’esistenza di un piano unitario, deliberato prima della commissione del primo reato, che abbracci tutte le successive condotte illecite. La decisione della Cassazione chiarisce che il comportamento della ricorrente non denotava una programmazione, ma piuttosto uno “stile di vita improntato alla commissione di reati” e una mancanza di controllo degli impulsi. Tale condotta, secondo i giudici, non è meritevole dell’applicazione di istituti di favore come la continuazione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Il bisogno economico è sufficiente per dimostrare un unico disegno criminoso tra più reati?
No, secondo la Corte il bisogno economico è una spinta generica a delinquere e non può, da solo, provare l’esistenza di un medesimo disegno criminoso. Altrimenti, si dovrebbe riconoscere la continuazione in quasi tutti i casi di reati contro il patrimonio.
Reati di natura diversa, come furto e invasione di edifici, possono essere uniti dalla continuazione?
Sebbene non sia escluso in assoluto, la diversità dei reati rende più difficile dimostrare un’unica programmazione. Il solo fatto che appartengano entrambi alla categoria dei delitti contro il patrimonio, come stabilito nel caso di specie, non è un elemento sufficiente.
Quale importanza ha il fattore tempo nel valutare un disegno criminoso?
Il dato temporale è cruciale. Un notevole lasso di tempo tra un reato e l’altro (nel caso specifico, un anno) indebolisce fortemente l’ipotesi di un piano unitario e suggerisce, al contrario, la presenza di pulsioni criminose estemporanee e contingenti, non programmate in anticipo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16865 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16865 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROMA il 23/11/1980
avverso l’ordinanza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato.
Rilevato che le censure dedotte nel ricorso proposto nell’interesse NOME COGNOME nel quale il difensore si duole della violazione di legge in relazione all’art. 81 cod. pen e del vizio di motivazione poiché l’ordinanza impugnata avrebbe trascurato gli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere dalla predetta – sono inammissibili perché costituite da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Roma nel provvedimento impugnato, nel quale , con riguardo alla richiesta continuazione tra i fatti di cui a due sentenze esecutive, si evidenzia che : – il reato di furto aggravato e quello di invasione di edifici altrui sono diversi tra loro e l’essere accomunati dall’appartenenza all’ampia categoria dei delitti contro il patrimonio non è sufficiente; – il bisogno economico non può essere addotto quale prova del medesimo disegno criminoso poiché, altrimenti, si arriverebbe al paradossale esito di dover riscontrare continuazione sempre dal momento che ciò che spinge a delinquere è, nella maggior parte dei casi, il bisogno di denaro; – in virtù del dato temporale le condotte poste in essere non possono considerarsi reati programmati, ma frutto di pulsioni palesemente contingenti, come dimostrato dal fatto che la condotta di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen è anteriore di un anno rispetto al primo dei furti commessi dalla odierna ricorrente;
Ritenuto, quindi, che tali condotte denotano, più che una programmazione unitaria, uno stile di vita improntato alla commissione di reati ed una mancanza di controllo, da parte della ricorrente, dei propri impulsi non meritevole dell’applicazione di istituti di favore;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2025
Il Con illiere e”tnnsore
Il Presidente