Disegno Criminoso: I Limiti alla Continuazione tra Reati
L’istituto della continuazione nel diritto penale rappresenta una finzione giuridica di fondamentale importanza, permettendo di unificare sotto un unico disegno criminoso una pluralità di reati, con notevoli benefici in termini sanzionatori. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede la prova rigorosa di un’unica programmazione delittuosa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui criteri per escludere tale nesso, in particolare quando i reati sono separati da un significativo lasso di tempo e mancano elementi concreti di collegamento.
I Fatti del Caso Giudiziario
Il caso esaminato dalla Suprema Corte nasce dal ricorso di un individuo condannato con cinque sentenze definitive. La difesa aveva richiesto alla Corte d’Appello di applicare l’istituto della continuazione, sostenendo che tutti i reati commessi fossero riconducibili a un medesimo disegno criminoso. La richiesta, tuttavia, era stata respinta. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge, insistendo sull’esistenza di un’unica matrice delittuosa a fondamento delle diverse condotte.
L’Analisi della Corte: Perché non si configura un unico disegno criminoso?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure manifestamente infondate e, in sostanza, una semplice riproposizione di argomenti già correttamente valutati e disattesi dalla Corte d’Appello. I giudici hanno evidenziato l’assenza di elementi concreti capaci di dimostrare un’unica programmazione iniziale.
In particolare, la Corte ha valorizzato le seguenti circostanze, già messe in luce nel provvedimento impugnato:
1. Distanza Temporale: Un reato era stato commesso a più di tre anni e mezzo di distanza dagli altri, mentre un altro distava oltre un anno dal successivo reato associativo. Un lasso di tempo così ampio rende poco plausibile un piano unitario concepito sin dall’inizio.
2. Mancanza di Collegamento Soggettivo e Oggettivo: Per uno degli episodi di spaccio, non emergevano collegamenti né sotto il profilo psicologico né oggettivo con un diverso reato associativo, essendo stato commesso in concorso con una persona estranea al gruppo criminale.
3. Reati Postumi: Un’altra condotta di spaccio era stata realizzata sei mesi dopo la cessazione del reato associativo, e mancavano prove che l’imputato avesse predeterminato la sua commissione durante il periodo di attività del sodalizio.
4. Assenza di Allegazioni Specifiche: Riguardo a reati di evasione e spaccio, la difesa non aveva fornito alcun elemento per dimostrare che, al momento dei reati precedenti, il ricorrente avesse già pianificato di commettere anche questi ultimi.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza si fonda su un principio consolidato: la prova dell’unicità del disegno criminoso non può basarsi su mere congetture, ma deve essere supportata da elementi di fatto concreti e specifici. La Corte ribadisce che il semplice fatto di commettere più reati, anche della stessa indole, non è di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza di un programma criminoso unitario. La distanza temporale, la diversità dei contesti e dei compartecipi sono tutti fattori che, al contrario, depongono per una pluralità di determinazioni criminali autonome e distinte. Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile non solo per la sua infondatezza nel merito, ma anche perché riproponeva questioni già vagliate senza offrire nuovi e decisivi spunti di riflessione giuridica. Tale inammissibilità ha comportato, come previsto dalla legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia della Cassazione offre importanti indicazioni pratiche. Chi intende beneficiare della continuazione ha l’onere di allegare e provare, in modo specifico, l’esistenza di un’unica risoluzione criminosa che abbracci tutti gli episodi delittuosi. Non basta affermare l’esistenza di un generico piano, ma è necessario fornire elementi fattuali (come la contiguità temporale, le modalità esecutive, il contesto unitario) che dimostrino una programmazione iniziale. In assenza di tale prova rigorosa, i reati verranno considerati autonomi, con le relative conseguenze sul calcolo della pena complessiva. La decisione rafforza la necessità di un’analisi attenta e caso per caso, respingendo automatismi e richieste basate su affermazioni generiche.
Quando più reati possono essere unificati sotto un unico disegno criminoso?
Possono essere unificati solo quando si fornisce la prova concreta che essi siano stati concepiti come parte di un unico piano criminoso fin dall’inizio. La semplice commissione di più reati non è sufficiente.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni erano manifestamente infondate e si limitavano a riproporre le stesse censure già correttamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi elementi validi.
Quali fattori ha considerato la Corte per escludere la continuazione tra i reati?
La Corte ha considerato la notevole distanza temporale tra i reati (fino a tre anni e mezzo), la commissione di alcuni di essi dopo la cessazione del vincolo associativo, il coinvolgimento di persone diverse nei vari episodi e la totale assenza di prove di una programmazione unitaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18058 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18058 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 23/08/1994
avverso l’ordinanza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge lamentando che l’ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere – perché manifestamente infondateg. ,R’jj…0 GLYPH 9 GLYPH -PGLYPH 2 GLYPH ) 2
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Catania nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a cinque sentenze esecutive, che: – la sentenza sub 3) riguarda un fatto commesso a notevole distanza (più di tre anni e mezzo) da quelli successivi; – anche la sentenza sub 1) si riferisce ad un fatto distante oltre un anno dal successivo reato associativo; – non emerge alcun elemento idoneo a collegare sotto il profilo psicologico la condotta di spaccio, commessa in concorso con NOME COGNOME, estraneo ai soggetti coinvolti nella sentenza sub 5), né alcun collegamento oggettivo con le modalità della condotta associativa contestata con tale ultima sentenza; – la sentenza sub 2) riguarda una condotta di spaccio commessa sei mesi dopo la cessazione della condotta associativa, e, comunque, mancano elementi concreti in grado di far ritenere che al momento della cessazione della condotta associativa il Nicolosi avesse predeterminato la commissione di tale ultimo reato; – considerazioni analoghe vanno svolte con riferimento ai fatti di cui alla sentenza sub 4), di evasione e spaccio, in relazione a quali neppure sono stati allegati elementi dal difensore idonei a far ritenere che nel momento della commissione dei precedenti reati il ricorrente avesse in qualche misura preordinato la condotta di spaccio commessa evadendo dagli arresti domiciliari. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.