Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12702 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12702 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 24/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 23/09/1973
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza avverso l’ordinanza del 21/05/2024 del TRIBUNALE di NOLA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 21/05/2024, il Tribunale di Nola, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata da NOME COGNOME volta ad ottenere l’applicazione del vincolo della continuazione tra due sentenze di condanna per tentativi di furto in abitazione (reati commessi a Volla il 7 novembre 2013 e a Pollena Trocchia il 20 novembre 2013).
Secondo il Tribunale, la continuazione richiede la sussistenza di un unico disegno criminoso, ossia un piano unitario preordinato che colleghi i reati. Pur riconoscendo l’omogeneità fra le condotte di reato, di cui il condannato si era reso responsabile, il giudice dell’esecuzione riteneva che non fossero emersi elementi sufficienti a dimostrare tale disegno criminoso unico.
Le modalità delle condotte, i luoghi dei reati (una villetta a Volla e un condominio a Pollena Trocchia) e l’intervallo temporale di circa quindici giorni tra gli episodi non apparivano indicativi di un’unità ideativa.
Inoltre, la serialità delle azioni di Barberio Ł stata interpretata come espressione di una scelta di vita criminale e non di un programma unitario. Pertanto, l’istanza Ł stata respinta.
Il difensore di fiducia di NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta ordinanza, censurando la violazione dell’art. 606 lett. b) e lett. e) c.p.p., in relazione all’erronea applicazione dell’art. 81 c.p. e la manifesta illogicità, contraddittorietà e insufficienza della
motivazione.
La difesa contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui ha escluso la sussistenza di un unico disegno criminoso tra i reati oggetto delle sentenze di condanna, in contrasto con gli elementi fattuali e con i criteri applicabili al caso di specie.
I due episodi di tentato furto in abitazione si sono verificati in un breve intervallo temporale (13 giorni), in località prossime tra loro (Volla e Pollena Trocchia, distanti appena 6 chilometri), con modalità operative analoghe e a danno dello stesso bene giuridico.
Questi elementi, ampiamente riconosciuti dalla giurisprudenza come indicatori di un medesimo disegno criminoso, sono stati trascurati o valutati in modo illogico.
Non si Ł tenuto conto del fatto che per la configurabilità del reato continuato non Ł necessario che tutti gli indicatori sintomatici concorrano, essendo sufficiente la presenza solo di alcuni di essi, purchØ significativi. Nel caso di specie, la contiguità temporale e spaziale, unitamente all’omogeneità delle condotte e del bene tutelato, dimostrano in modo evidente l’unicità del programma criminoso.
Inoltre, la motivazione dell’ordinanza appare manifestamente illogica nella parte in cui valorizza l’intervallo temporale di 13 giorni come elemento di discontinuità, senza spiegare adeguatamente perchØ tale elemento sarebbe sufficiente a escludere il vincolo della continuazione, in assenza di altri indicatori contrari.
La difesa evidenzia infine che la giurisprudenza della Cassazione ha piø volte ribadito che un breve intervallo di tempo tra le condotte Ł un elemento idoneo a dimostrare l’identità del disegno criminoso.
Con requisitoria scritta Ł intervenuta il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
PerchØ sussista reato continuato non Ł sufficiente che vi siano state piø violazioni della medesima disposizione di legge da parte dello stesso soggetto, occorrendo soprattutto che dette violazioni costituiscano altrettante azioni esecutive di uno stesso disegno criminoso, inteso il disegno criminoso – non come un vago proposito di delinquere, sebbene come la ideazione di un progetto preventivo di commettere anche in luoghi e tempi diversi ripetute infrazioni della medesima disposizione di legge, per conseguire con mezzi identici uguali scopi. La continuazione deve quindi essere accertata con riferimento al momento ideativo piuttosto che a quello della esecuzione del reato.
L’ipotesi di cui all’art. 81, comma 2, cod. pen. ricorre quando il medesimo disegno criminoso sia originario e preceda la commissione dei fatti che vi sono avvinti. L’unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, non si identifica «con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l’opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615).
Occorre invece per il riconoscimento della continuazione «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini
programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, í successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Deve evincersi dagli elementi in atti una iniziale programmazione e deliberazione avente ad oggetto una pluralità di reati, che possono essere anche non dettagliatamente ab origine progettati e organizzati, purchØ risultino almeno in linea generale previsti, in funzione di “adattamento” alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico fine, parimenti prefissato e sufficientemente specifico. Deve, invece, escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base dell’analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto piø se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati (cfr. Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, COGNOME, Rv. 246838).
Infine, l’inciso «anche in tempi diversi» contenuto nell’art. 81, comma 2, cod. pen., non consente di negare ogni rilevanza all’aspetto del tempo di commissione dei reati: come la vicinanza temporale non costituisce di per sØ «indizio necessario» dell’esistenza del medesimo disegno criminoso, così la notevole distanza di tempo ben può essere, anche se non Ł inevitabile che lo sia, indizio negativo. Le difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione antidoverosa, comportano che le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione normalmente si riducono fino ad annullarsi in proporzione inversa all’aumento del distacco temporale tra i singoli episodi criminosi.
Coerentemente con i principi sin qui esposti, il giudice dell’esecuzione ha rilevato l’assenza di indicatori da cui trarre l’esistenza di un unitario disegno criminoso ed ha correttamente affermato l’insufficienza del richiamo all’identità o analogia dei fatti di reato o all’esistenza del fine unitario di commettere i reati predatori.
Invero, da tali elementi il giudice ha desunto, in assenza di ulteriori e diversi dati di fatto, la conclusione opposta di una tendenza a delinquere per scelte di volta in volta contingenti, tenuto conto, fra l’altro, degli indicatori di estemporaneità delle condotte, pur tra loro astrattamente omogenee.
Su questa premessa ha argomentato in modo logico e compiuto spiegando come non si possa evincere una programmazione ab origine dei delitti, attraverso l’analisi delle modalità di esecuzione dei fatti (in un caso egli si era introdotto all’interno del terrazzino posto al piano rialzato di una villetta e in tal modo si introdusse in uno sgabuzzino alla ricerca dei beni ivi collocati; nell’altro caso 15 giorni dopo in altro centro cittadino distante alcuni chilometri si era introdotto nell’atrio di un condominio); con una valutazione di merito, non illogica, il giudice dell’esecuzione ha sottolineato l’assenza di dati estrinseci indicativi di una preordinazione nelle due iniziative illecite così manifestatesi.
Il ricorso, di contro, ha argomentato articolando piø diffusamente la tesi della riconducibilità di tutti i fatti ad unico e originario progetto criminoso senza, tuttavia, opporre alla chiara, lineare e congrua motivazione offerta dal Tribunale di Nola elementi capaci di infirmarne la tenuta logica o di evidenziare in essa significative carenze. Ha accompagnato la riproposizione dell’originaria prospettazione dando una lettura alternativa dei medesimi elementi, impingendo il merito delle questioni comunque congruamente esaminate dal giudice dell’esecuzione.
Il ricorso deve essere pertanto respinto e il ricorrente va condannato alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24/01/2025.
Il Presidente NOME COGNOME