Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35472 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35472 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: BA BABACAR nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/04/2024 del TRIBUNALE di MACERATA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
Ritenuto in fatto
Con l’ordinanza in epigrafe, resa il 5 aprile 2024, il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di Babacar Ra di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati dalle seguenti sentenze irrevocabili:
sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia in data 14 novembre 2022, irrevocabile il 30 marzo 2023, di conferma della sentenza del Tribunale di Macerata del 7 giugno 2018, che ha condannato l’istante alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa per i reati di cui agli artt. 648 comma 2 e 474 comma 2 cod. pen., commessi in Porto Recanati 1’8 marzo 2015;
sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona, irrevocabile il 21 dicembre 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Macerata del 26 marzo 2019, di condanna alla pena di mesi 7 di reclusione ed euro 300,00 di multa per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., commessi in Porto Recanati aprile 2017.
L’istante chiedeva, inoltre, il riconoscimento del medesimo disegno criminoso tra i reati di cui alle sentenze sopra indicate e quelli di cui a una precedente istanza di riconoscimento della continuazione, accolta con ordinanza del 22 maggio 2021, per fatti oggetto di altre condanne di cui al Siep 467/19 della Procura in sede, commessi tra il 7 aprile 2011 e il 21 agosto 2014 in Porto Recanati, Senigallia e Ancona.
Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non ravvisabile l’unicità del disegno criminoso in relazione ai fatti di cui alle sentenze sub 1) e 2) tra loro e con quell di cui all’ordinanza del 22 maggio 2021, in quanto, sebbene si tratti di reati della medesima natura, gli stessi sono stati commessi in diverse località (per quanto vicine) e con modalità differenti, nonché a notevole distanza di tempo gli uni dagli altri, tanto che tra i reati sub 1) e sub 2) è intercorso un periodo di due anni e tra questi e il primo reato di cui alla citata ordinanza (posto in essere nel 2011) un numero significativo di anni.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso il condannato, per mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l’applicazione della continuazione, travisamento dei dati per erroneo calcolo della distanza temporale, omessa considerazione del precedente riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva.
Nello specifico, il ricorrente si duole che il giudice dell’esecuzione abbia escluso il medesimo disegno criminoso sulla base del solo dato spazio-temporale, nonostante i numerosi indici positivi addotti nell’istanza introduttiva e di cui dà atto la stessa ordinanza impugnata, quali l’omogeneità delle violazioni (si tratta del classico venditore di prodotti contraffatti), il medesimo contesto spaziale (località differenti ma vicine), il precedente riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva.
Il Tribunale, pur ammettendo la ricorrenza di tali elementi favorevoli, valorizza in senso assoluto il dato cronologico al fine di escludere l’unitarietà del disegno criminoso; peraltro, travisando tale dato, posto che tra l’ultimo reato di cui alla citata ordinanza di accoglimento, commesso a Porto Recanati il 21 agosto 2014 (sent. Corte di appello di Ancona del 24 settembre 2018), e quello di cui alla sentenza sub 1) dell’istanza introduttiva, commesso anch’esso a Porto Recanati 1’8 marzo 2015, intercorre un lasso temporale inferiore a sette mesi e non di due anni.
Il Tribunale, dunque, avrebbe potuto riconoscere il vincolo della continuazione quantomeno tra i reati di cui al precedente provvedimento e quello di cui alla sentenza sub 1), tenuto conto non solo della breve distanza temporale intercorsa tra i fatti sopra indicati, ma anche della medesinnezza del contesto territoriale (comune di Porto Recanati).
Evidenzia la difesa che, in ogni caso, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il solo criterio temporale non può assumere rilevanza decisiva ai fini dell’esclusione del comune progetto delittuoso, a fronte di altri elementi indicativi dell’invocata identità del disegno criminoso.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
L’impugnazione non è fondata e va, quindi, rigettata.
Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, COGNOME, Rv. 243632).
Il giudice dell’esecuzione, nel valutare l’unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).
L’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015 – dep. 18/01/2016, Esposti e altro, Rv. 266413)
L’identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l’occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012 – dep. 14/11/2012, Natali e altro, Rv. 254793).
La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).
Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Ciò premesso, il Tribunale di Macerata ha ragionevolmente argomentato sull’impossibilità di ritenere le diverse condotte legate dal medesimo disegno criminoso, tenuto conto dell’assenza di elementi concreti da cui desumere che esse siano state oggetto di una preventiva programmazione unitaria.
Il giudice ha, con motivazione adeguata e immune dai vizi denunciati, evidenziato come le modalità concrete di realizzazione dei reati, i diversi contesti
territoriali in cui si sono verificati e la significativa distanza temporale che separa gli illeciti sub 1) e 2) tra loro e con il primo dei reati unificati di cui alla menzion ordinanza del 2021, inducono a ritenere gli stessi espressione della proclività a delinquere del condannato, anziché di una preordinata progettazione.
Per le considerazioni ora esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato; a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 2 luglio 2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
iug
gantalucia
CORTE SUPREMA ot CASSAZIONE