Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41307 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41307 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Gambia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della Corte d’appello di Milano
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24 giugno 2022 la Corte di cassazione annullava la sentenza pronunciata in data 17 febbraio 2021 dalla Corte d’appello di Milano di condanna di iallow NOME per i reati di rapina e lesioni personali, limitatamente alla carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della continuazione richiesta dalla difesa dell’imputato con i reati di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale, commessi nella stessa giornata a distanza di sole cinque ore dai fatti per cui si procede, per i quali era stato definitivamente condannato con la sentenza della Corte di appello del 12 aprile 2018, rinviando per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte milanese.
Con la sentenza impugnata la Corte territoriale negava l’esistenza del medesimo disegno criminoso, affermando che “l’estrema vicinanza temporale (di cinque ore) tra i primi due episodi di rapina e lesioni personali e quelli di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale, nonché l’identità dello spazio di consumazione dei reati (territorio di Monza) non sono elementi di per sé sintomatici dell’esistenza di un medesimo disegno criminoso”.
In particolare, si osservava che detti reati, per le loro diverse modalità . esecutive, i primi commessi in concorso con altre persone; i successivi da solo, appaiono frutto di autonome determinazioni, non ravvisandosi alcun concreto indice di un’unica deliberazione e ideazione volitiva, tenuto conto della commissione di altro furto tentato commesso un anno dopo i fatti, che avvalora l’occasionalità dei reati, espressione di una mera inclinazione a delinquere.
Avverso tale provvedimento ha presentato ricorso il difensore dell’imputato, deducendo l’inosservanza del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio per il mancato riconoscimento della continuazione.
In particolare, evidenzia il ricorrente che la sentenza di annullamento aveva messo in luce che gli indicatori concreti prospettati dalla difesa, consistenti nella estrema vicinanza temporale tra i reati, appena cinque ore, la vicinanza dei luoghi, la identica natura di reati contro il patrimonio, l’uso della violenza per assicurarsi l’impossessamento o l’impunità, escludono il carattere estemporaneo ovvero l’occasionalità della ideazione e consumazione dei predetti reati, avendo la Corte di appello errato nel considerare il solo dato temporale, come insufficiente, senza tenere conto degli altri indicatori concreti evidenziati nella predetta vicenda processuale.
Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell’art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l’intervento delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato perché infondato.
Innanzitutto, deve rilevarsi che la sentenza impugnata non ha affatto violato il principio di diritto della sentenza rescindente.
La Corte territoriale ha coerentemente valorizzato la consumazione di un altro reato analogo commesso un anno dopo quelli sub judice per ritenere che si tratti di soggetto incline al delitto, che delinque sotto la spinta dell’occasione che gli si presenta di volta in volta.
Inoltre, è stato dato giusto rilievo ad altri indici contrari alla sussistenza de medesimo disegno criminoso, rappresentati dalle differenti modalità esecutive, avendo in un caso agito in concorso con altre persone mentre nell’altro da solo.
Nella sentenza di annullamento la Corte di Cassazione aveva espresso un differente giudizio “di fatto” valorizzando come indici del disegno unitario: lo stato di indigenza, le modalità esecutive di reati contro il patrimonio con l’uso di violenza in un caso per assicurarsi il bene nel secondo l’impunità, per ritenere plausibile che fossero espressione di una pianificazione unitaria, considerato che i reati erano stati commessi nello stesso giorno.
Come è noto la sentenza rescindente vincola il Giudice di rinvio unicamente all’osservanza dei princìpi di diritto affermati nel caso deciso, ma nella fattispecie il principio affermato era quello di operare una valutazione complessiva di tutti i criteri indiziari della identità del disegno unitario.
Dunque, il differente apprezzamento degli elementi di fatto da parte della Corte di Cassazione in sede rescindente e della Corte di appello in sede di rinvio non comporta alcuna violazione di legge, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudizio di merito, mentre l’unico vincolo che condiziona la decisione del giudice di rinvio è dato dall’obbligo di uniformarsi alla sentenza rescindente solo per ogni questione di diritto con essa decisa ai sensi dell’art. 627, comma 3, cod.proc.pen.
Sotto il diverso profilo della verifica della logica argomentativa, la decisione impugnata pur se evidentemente sgradita al ricorrente, non presenta alcun vizio che possa legittimare una nuova rivalutazione degli elementi di fatto, che sono stati ritenuti in modo non illogico inidonei a fornire la dimostrazione della sussistenza del medesimo disegno criminoso.
Il dato temporale seppure assume un rilievo significativo ai fini del giudizio circa il carattere unitario della programmazione dei reati commessi allorquando si tratti di un breve intervallo, non è tuttavia incompatibile con la esclusione di detto carattere allorquando il tempo trascorso, anche di poche ore tra un reato e l’altro, possa essere all’opposto considerato un indice di autonome determinazioni criminose, espressione della tendenza a delinquere del reo, e quindi dell’abitualità dei reati commessi in un breve arco temporale, come correttamente sostenuto dalla Corte territoriale.
Anche il riferimento alla diversa natura della fattispecie monosoggettiva di un reato rispetto ad una fattispecie concorsuale, seppure in sé non determinante, può essere apprezzata quale indice di estemporaneità dell’ideazione e consumazione dei differenti reati, se valorizzata insieme ad altri elementi, come
nella specie, in cui si è dato rilievo alla reiterazione di altro analogo reato commesso nell’arco di un anno.
La sentenza rescissoria, in questo caso, ha dato atto della ragione per cui ha ritenuto non decisivo il breve intervallo temporale per riconoscere la continuazione tra i due reati, perché si è trattato di fatti avvenuti in due luoghi distinti e in tem nettamente distanziati tra loro sia pure per poche ore, e quindi suscettibili di essere ritenuti espressione di ideazioni criminose non collegate tra loro.
Ma,, soprattutto, ha valorizzato la reiterazione di altro analogo reato, commesso dopo un apprezzabile più lungo intervallo temporale, per ritenere in modo non illogico che la mera vicinanza temporale non fosse di per sé significativa di una ideazione unitaria, quanto piuttosto deponesse per una estemporanea determinazione, frutto di distinte occasioni a delinquere che hanno generato autonome condotte criminose non preventivamente programmate.
Si deve considerare che l’accertamento del carattere unitario del disegno criminoso, che è a base dell’applicazione dell’istituto della continuazione, individuato sul piano normativo e concettuale, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto.
Il ricorrente pretende che in questa sede si proceda a una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha motivatamente esercitato il potere discrezionale concesso dall’ordinannentcp,,- ai fini dell’accertamento della continuazione, dando atto di aver colmato quel vizio motivazionale che aveva giustificato il precedente annullamento, prendendo in esame tutti gli indici rilevanti nel caso concreto, soppesandoli in modo puntuale e congiuntamente raffrontandoli tra loro, per pervenire ad un giudizio che non presta il fianco alle censure dedotte dal ricorrente, essendo stato dato atto adeguatamente delle ragioni della insostenibilità della difforme chiave di lettura.
Al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle sole spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 settembre 2023
re estensore GLYPH
Il Pìesidente