Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11628 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11628 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (CUI XXXXXXX), nato in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 26/09/2025 del Tribunale di Milano dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e denuncia quattro motivi di ricorso;
rilevato che con i primi tre motivi deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, certamente sussistente attesa l’omogeneità delle condotte (piø reati di furto, per lo piø tentato, oltre a una ricettazione), la sostanziale identità del modus operandi (occultamento di merce alimentare o beni di valore medio-alto mediante tecniche fraudolente) e il comune movente (lo stato di tossicodipendenza);
ribadito, inoltre, il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonchØ la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sØ soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094);
ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – Ł rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi
logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740);
ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione e ha evidenziato, in maniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l’unicità di disegno criminoso e, segnatamente, la distanza temporale tra gli stessi (variabile da quattro anni a qualche mese) e la diversità dei luoghi di commissione (Cornate d’Abba, Milano Montichiari, Pioltello), a dimostrazione dell’esistenza di un programma delinquenziale a carattere indeterminato, nonchØ temporalmente indefinito, ritenuto incompatibile con un’unica, antecedente, risoluzione criminosa;
ritenuto in particolare, quanto al tempus commissi delicti , che la motivazione del giudice dell’esecuzione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «caso di reati commessi a distanzatemporale l’uno dell’altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d’ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, Gargiulo Rv. 242537);
considerato, quanto al terzo motivo, che Ł del pari coerente ai principi sul punto espressi dalla giurisprudenza di legittimità il diniego della continuazione richiesta, in via subordinata, per ‘gruppi di sentenze’, posto che se Ł vero che l’elevato arco di tempo all’interno del quale sono stati commessi piø reati non esime il giudice dall’onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all’interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale, Ł altrettanto innegabile – com’Ł stato chiarito dalla stessa giurisprudenza – che l’esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l’interessato abbia dedotto l’evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387), mentre ciò che nel caso di specie il ricorrente non ha fatto, limitandosi a criticare la mancata considerazione da parte del Tribunale dei reati per ‘cluster omogenei’;
ritenuto infine l’ordinanza impugnata non ha per nulla trascurato di considerare l’incidenza, ai fini dell’individuazione del medesimo disegno criminoso, del dedotto stato di tossicodipendenza, ma al riguardo, essa motivatamente ritenuto, alla luce risultante in atti, non esservi alcuna documentabile relazione tra queste ultime e l’anzidetta condizione tossicomanica e che tale motivazione resiste, anche su tale punto, alle doglianze aspecifiche del ricorrente, concernenti l’asserita totale svalutazione dello stato di tossicodipendenza che, difatti, l’istante si Ł limitato semplicemente a documentare, senza l’indicazione di elementi sulla scorta dei quali poter ritenerne una qualche incidenza sui reati commessi, affermando che i reati contro il patrimonio sarebbero stati commessi per procurarsi lo stupefacente;
richiamata sul punto la giurisprudenza di legittimità che ha affermato (in epoca risalente, ma con asserto mai superato e valido anche dopo la modifica dell’art. 671 cod, pen.) che lo stato di tossicodipendenza e il correlativo bisogno di procurarsi la droga violando la legge penale non legittimano la presunzione di unicità del disegno criminoso, perchØ tali elementi sono indicativi del solo movente dei delitti commessi, ma non costituiscono prova della originaria ideazione e della successiva permanenza del progetto criminoso che caratterizzano l’istituto della continuazione (Sez. 6, n. 8858 del 15/06/1998,
Cannavò, Rv. 212006). Se, invero, il giudice dell’esecuzione deve certamente tenere conto dello status di tossicodipendente del condannato per verificare la plausibilità di una preventiva programmazione unitaria, tuttavia non puòsostituire alla preventiva e unitaria programmazione dei reati lo “stile di vita” del soggetto tossicodipendente, poichØ la modifica dell’art. 671 cod. proc. pen. non ha introdotto un “nuovo” concetto di continuazione per i tossicodipendenti e che, anche per tale categoria di autori di reati, resta comunque la necessità, imposta dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., che gli stessi siano caratterizzati dalla medesimezza del disegno criminoso, nel senso sopra indicato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 26/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.