Disegno Criminoso: No alla Continuazione tra Reati Distanti e Diversi
L’istituto della continuazione nel diritto penale permette di unificare più reati sotto un’unica pena più mite, a condizione che siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Ma cosa succede quando i reati sono separati da anni e presentano modalità e contesti differenti? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 18078/2024) offre chiarimenti cruciali, confermando che la semplice omogeneità dei reati non basta a provare un piano unitario.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo che aveva proposto ricorso avverso un’ordinanza della Corte d’Appello di Bari. Quest’ultima aveva respinto la sua richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra i reati giudicati con tre sentenze distinte. Secondo la difesa, tutte le condotte erano state commesse “senza soluzione di continuità” e aggredendo lo stesso bene giuridico, elementi che avrebbero dovuto comprovare un unico disegno criminoso.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva ritenuto non provata l’unicità del piano criminoso, evidenziando la notevole distanza temporale tra le condotte (due e quattro anni), la diversità del contesto (uno dei quali di natura associativa) e le differenti modalità esecutive.
La Decisione della Cassazione e la Valutazione del Disegno Criminoso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici di legittimità hanno stabilito che la Corte d’Appello ha applicato correttamente i principi consolidati in materia, in particolare quelli enunciati dalle Sezioni Unite.
Il punto centrale della decisione è che la programmazione originaria di tutti i delitti, al momento della commissione del primo, non solo non era stata provata, ma non era neppure plausibile. La valutazione del giudice dell’esecuzione non è stata generica, ma basata su elementi concreti e logicamente connessi.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su una serie di elementi oggettivi che, nel loro insieme, demoliscono la tesi di un unico disegno criminoso. In primo luogo, la distanza temporale tra i reati è un fattore determinante: commettere reati a due e quattro anni di distanza rende difficile sostenere che fossero tutti parte di un piano concepito fin dall’inizio.
In secondo luogo, la diversità dei contesti e delle modalità esecutive è stata decisiva. In particolare, il fatto che gli ultimi reati fossero stati commessi in un contesto associativo, mai accertato in precedenza, e in un territorio più ampio, ha introdotto un elemento di rottura rispetto alle condotte precedenti. Questi fattori, secondo la Corte, non sono semplici dettagli, ma indicatori logici dell’insussistenza di un progetto unitario.
L’ordinanza impugnata è stata quindi giudicata completa, logica e non contraddittoria, poiché ha correttamente utilizzato la distanza temporale, la diversità dei contesti, delle motivazioni e delle modalità esecutive come prove della mancanza di un unico programma criminoso.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: l’esistenza di un disegno criminoso non può essere presunta, ma deve essere rigorosamente provata. La parziale omogeneità dei reati non è sufficiente. Elementi come un lungo lasso di tempo tra le condotte, un cambiamento significativo nel modus operandi o l’inserimento in un contesto criminale diverso (come un’associazione a delinquere) sono forti indizi contrari alla continuazione. Per i professionisti e gli imputati, ciò significa che la richiesta di applicazione del reato continuato deve essere supportata da prove concrete che dimostrino l’esistenza di un piano unitario e deliberato fin dall’origine, superando le obiezioni basate su fattori oggettivi di discontinuità.
A cosa serve dimostrare un unico disegno criminoso?
Serve a ottenere l’applicazione dell’istituto della continuazione, che permette di considerare più reati come un’unica violazione di legge, con conseguente applicazione di un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto al cumulo materiale delle pene per ogni singolo reato.
Quali elementi possono escludere la sussistenza di un unico disegno criminoso?
Secondo l’ordinanza, elementi come una significativa distanza temporale tra i reati (nel caso specifico, due e quattro anni), la diversità dei contesti (ad esempio, un contesto associativo non presente in precedenza), delle motivazioni e delle modalità esecutive sono fattori che dimostrano l’insussistenza di un piano criminoso unitario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha stabilito che la decisione della Corte d’Appello era logicamente motivata, completa e non contraddittoria, avendo correttamente valutato gli elementi oggettivi che escludevano la plausibilità di un’unica programmazione criminosa originaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18078 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18078 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui la Corte di appello di Bari, in data 06 novembre 2023, ha respinto la richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra i reati giudicati con tre sentenze, ritenendo non provata la sussistenza di una unicità di disegno criminoso, pur nella parziale omogeneità dei reati, stante la distanza temporale tra le varie condotte e la diversità del contesto e delle modalità esecutive;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il giudice dell’esecuzione omesso di valutare che tutte le condotte sono state commesse «senza soluzione di continuità», in un arco temporale compatibile con la continuazione, aggredendo il medesimo bene giuridico, e per avere motivato l’iter argomentativo sotteso alla decisione in termini generici;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l’ordinanza impugnata ha applicato correttamente i principi stabiliti dalla sentenza Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074, valutando non provata e non plausibile la programmazione originaria, all’epoca di commissione del reato giudicato con la prima sentenza, anche dei delitti giudicati con le altre sentenze, in quanto commessi rispettivamente a due e a quattro anni di distanza, con modalità e motivazioni diverse e, quanto ai reati di cui all’ultima condanna, in un contesto associativo in precedenza mai accertato e in un territorio più ampio e perciò parzialmente diverso;
ritenuto insussistente anche il vizio della motivazione dedotto dal ricorrente, risultando l’ordinanza completa, logica, non apparente né contraddittoria, atteso che la distanza temporale, la diversità dei contesti, delle motivazioni e delle modalità esecutive dei vari reati, tra i quali l’omogeneità è solo parziale, sono elementi logicamente ritenuti dimostrativi della insussistenza di una unicità di disegno criminoso;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.QM.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04 aprile 2024
Il Consigliere estensore
L Presidente