Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43580 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43580 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/03/2023 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Got in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, in riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pe relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell’ motivo, deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno c certamente sussistente, attesa la sostanziale omogeneità delle condotte e l temporale ravvicinato (precisando che la distanza temporale è meramente apparente, poiché il primo reato di occupazione abusiva di alloggio popolare sarebbe protratto fino al 2012);
ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazi necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrar effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 2 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) e che l’omogeneità delle violazioni e d bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rapprese solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicati determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritener gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., 259094);
ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al stabilire l’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente include singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle az rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere pluralità delle originarie determinazioni – è rimesso all’apprezzamento giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convinciment giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logi travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740);
ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto governo degli anzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applic evidenziando, in maniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi dec per escludere l’unicità di disegno criminoso e, segnatamente, la dist temporale tra gli stessi (di ben cinque anni e, comunque, di un anno, ov volesse accedere alla tesi difensiva sulla permanenza della condotta
occupazione), non mancando di porre in rilievo sia la diversità degli immobili occupati, sia la sostanziale estemporaneità della seconda condotta, peraltro riguardante il diverso reato di danneggiamento, a dimostrazione dell’esistenza di un programma delinquenziale a carattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito, ritenuto incompatibile con un’unica, antecedente, risoluzione criminosa;
ritenuto che tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui «caso di reati commessi a distanza temporale l’uno dell’altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d’ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, Gargiulo Rv. 242537);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 1 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presid nte