Disegno Criminoso: I Limiti alla Continuazione dei Reati secondo la Cassazione
L’istituto della continuazione, che permette di unificare più reati sotto un unico disegno criminoso con un trattamento sanzionatorio più mite, è spesso al centro di complesse valutazioni giudiziarie. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui criteri per il suo riconoscimento e, soprattutto, sui motivi che possono portare al rigetto di una richiesta in tal senso, sottolineando l’importanza di un ricorso specifico e non generico. Vediamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni.
Il Caso in Analisi: Richiesta di Continuazione Respinta
Il caso trae origine dal ricorso presentato dal difensore di un uomo contro un’ordinanza del Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione. Quest’ultimo aveva parzialmente respinto l’istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra diversi reati commessi dal ricorrente. In particolare, l’interessato sosteneva che almeno due episodi di resistenza a pubblico ufficiale, avvenuti a distanza di pochi mesi, avrebbero dovuto essere considerati come parte di un unico piano criminale.
I Motivi del Ricorso e la Tesi del Disegno Criminoso
Nel suo ricorso alla Corte di Cassazione, l’imputato lamentava che il giudice dell’esecuzione non avesse adeguatamente considerato la sostanziale omogeneità degli illeciti, la somiglianza delle modalità operative e la contiguità temporale tra alcuni dei reati. Secondo la difesa, questi elementi avrebbero dovuto condurre al riconoscimento della continuazione, se non per tutti i reati contestati, almeno per le due condotte di resistenza a pubblico ufficiale commesse nell’ottobre 2017 e nel marzo 2018.
La Valutazione del Giudice di Merito sull’Assenza del Disegno Criminoso
Il giudice dell’esecuzione aveva fondato la sua decisione su due pilastri argomentativi. In primo luogo, aveva evidenziato l’eccessivo arco temporale in cui erano stati commessi alcuni dei reati (oltre dieci anni), un lasso di tempo troppo ampio per essere ricondotto a un’unica programmazione iniziale. In secondo luogo, aveva sottolineato l’estemporaneità delle condotte, comprese le due resistenze a pubblico ufficiale. Queste ultime erano state commesse a una distanza temporale e spaziale tale da non permettere di considerarle come l’attuazione di un medesimo programma criminoso, ma piuttosto come episodi occasionali e slegati tra loro.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo fondato su motivi generici. I giudici hanno ribadito un principio consolidato: l’accertamento dell’unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito. Questa valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo se la motivazione è manifestamente illogica o carente, non per un semplice disaccordo con la ricostruzione dei fatti.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che il ricorso si limitava a una critica generica del provvedimento impugnato. Non venivano mosse contestazioni specifiche alle argomentazioni logiche del giudice dell’esecuzione. Affermare in via di principio che la continuazione poteva essere riconosciuta non è sufficiente a scalfire una decisione che, in modo del tutto logico, ha escluso tale possibilità sulla base di elementi concreti come il lungo periodo di tempo e la natura spontanea e non pianificata dei reati.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame offre due importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma che per ottenere il beneficio della continuazione non basta invocare una generica somiglianza tra i reati. È necessario fornire elementi concreti che dimostrino l’esistenza di un programma unitario preesistente. In secondo luogo, evidenzia come un ricorso per cassazione, per avere successo, debba individuare e contestare specifici vizi logici o giuridici nella motivazione del provvedimento impugnato, anziché limitarsi a riproporre una diversa interpretazione dei fatti. La decisione ribadisce quindi la centralità della motivazione del giudice di merito nella valutazione del disegno criminoso e i rigorosi limiti del sindacato di legittimità.
È sufficiente affermare in via di principio l’esistenza di un disegno criminoso per ottenere la continuazione tra reati?
No, non è sufficiente. Secondo la Corte, il ricorso deve criticare specificamente le argomentazioni del giudice che ha negato la continuazione, non limitarsi ad affermare genericamente che il disegno criminoso poteva essere riconosciuto.
Quali elementi possono portare un giudice a escludere l’esistenza di un unico disegno criminoso?
Il provvedimento indica che un arco temporale molto dilatato tra i reati (in questo caso, oltre dieci anni per un gruppo di illeciti) e l’estemporaneità delle condotte, commesse a una distanza temporale e spaziale significativa, sono elementi che possono logicamente portare a escludere un medesimo programma criminoso.
L’accertamento dell’unicità del disegno criminoso è una questione di diritto o di fatto?
È una questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito. La sua decisione può essere contestata in sede di legittimità (davanti alla Cassazione) solo se la motivazione è inadeguata o illogica, non per un semplice riesame dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 73 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 73 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 24/02/1986
avverso l’ordinanza del 06/05/2024 del TRIBUNALE di PESCARA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui in data 6.5.2024 il Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha parzialmente rigettato un’istanza, formulata nell’interesse del ricorrente, di applicazione della disciplina della continuazione;
Osservato che, in tema di continuazione, l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, Rv. 275222 – 01);
Evidenziato che il ricorso si articola in un unico motivo, con il quale si censura che il giudice dell’esecuzione non abbia tenuto conto della sostanziale omogeneità degli illeciti, della sovrapponibilità delle modalità operative e della contiguità temporale almeno tra alcuni dei reati, obiettando che avrebbe comunque potuto riconoscere la continuazione almeno tra due condotte di resistenza a pubblico ufficiale dell’ottobre 2017 e del marzo 2018;
Rilevato che il ricorso, in definitiva, non va oltre una critica generica d provvedimento di rigetto, limitandosi ad affermare in via di principio che l’unicità del disegno criminoso poteva essere riconosciuta, ma senza criticare specificamente le argomentazioni del giudice dell’esecuzione, il quale, alla richiesta di applicazione della continuazione, in modo del tutto logico oppone, in senso sfavorevole, l’arco temporale dilatato nel quale sono stati commessi i reati del c.d. gruppo B) (oltre dieci anni) e la estemporaneità delle condotte (comprese le due di resistenza a pubblico ufficiale – cui fa più specifico riferimento il ricors commesse a una distanza temporale e spaziale tale da non consentire la loro riconducibilità ad un medesimo programma criminoso);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto fondato su motivi generici, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso il 26.9.2024