Disegno Criminoso: l’Intervallo Temporale Può Negarne l’Esistenza
Il concetto di disegno criminoso unitario è fondamentale nel diritto penale, poiché consente di unificare sotto un’unica programmazione diversi reati, con conseguenze significative sul trattamento sanzionatorio. Tuttavia, la sua sussistenza non è automatica e dipende da una valutazione fattuale del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: un notevole lasso di tempo tra la commissione di diversi reati può essere un elemento sufficiente per escludere l’unicità del piano criminale. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Due Reati a Due Anni di Distanza
Il caso sottoposto alla Corte di Cassazione riguardava la richiesta di un ricorrente di vedere riconosciuta la continuazione, e quindi un unico disegno criminoso, tra due vicende giudiziarie distinte.
La prima vicenda si riferiva a un tentato furto aggravato commesso nel marzo del 2020. La seconda, invece, riguardava reati di false attestazioni a un pubblico ufficiale e ricettazione, commessi nel marzo del 2018. Il ricorrente sosteneva che entrambi gli episodi facessero parte di un medesimo programma criminoso concepito in origine.
Il Giudice dell’Esecuzione, tuttavia, aveva respinto tale richiesta, motivando la sua decisione principalmente sulla base del considerevole intervallo temporale di due anni intercorso tra i fatti. Secondo il giudice, questa distanza temporale rendeva implausibile l’esistenza di una preventiva e unitaria ideazione criminale.
La Decisione e le Motivazioni sul Disegno Criminoso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la valutazione del giudice di merito. La Corte ha sottolineato che gli argomenti del ricorrente erano manifestamente infondati e in contrasto con la consolidata giurisprudenza.
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio cardine della procedura penale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
1. Valutazione di Fatto: L’accertamento degli indici che rivelano l’unicità del disegno criminoso (come la vicinanza temporale, l’omogeneità delle condotte, il contesto) è un compito che spetta esclusivamente al giudice di merito. È lui che, analizzando le prove e le circostanze, deve apprezzare se i diversi reati siano frutto di un’unica deliberazione iniziale.
2. Limiti del Giudizio in Cassazione: La Corte di Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente. Il suo compito è verificare che la motivazione della decisione impugnata sia adeguata, congrua e priva di vizi logici o di travisamento dei fatti.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la motivazione del Giudice dell’Esecuzione fosse tutt’altro che illogica. Anzi, considerare un lasso temporale di due anni come un ostacolo al riconoscimento di un’unica programmazione criminosa è un ragionamento del tutto plausibile e ben fondato.
Le censure del ricorrente, pertanto, non denunciavano un vizio di legge, ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità.
Conclusioni: L’Autonomia del Giudice di Merito
Questa ordinanza riafferma con forza l’autonomia del giudice di merito nella valutazione dei presupposti per l’applicazione dell’istituto della continuazione. La decisione se più reati siano o meno legati da un unico disegno criminoso è una questione eminentemente fattuale. Se il giudice fornisce una motivazione logica e coerente per la sua scelta, come in questo caso basata sulla distanza temporale tra i reati, tale decisione diventa insindacabile in Cassazione. Per gli operatori del diritto, ciò significa che le istanze volte al riconoscimento della continuazione devono essere supportate da elementi concreti e stringenti, capaci di superare le obiezioni logiche, prima fra tutte quella legata a un significativo intervallo temporale.
Un lungo intervallo di tempo tra due reati può escludere l’esistenza di un unico disegno criminoso?
Sì. Secondo l’ordinanza, un lasso temporale significativo (nel caso di specie, due anni) tra la commissione dei reati è un elemento che il giudice di merito può legittimamente considerare sufficiente per escludere la possibilità di un’unica e preventiva ideazione criminale.
La valutazione sull’unicità del disegno criminoso può essere contestata in Cassazione?
No, non nel merito. La valutazione sull’esistenza di un disegno criminoso è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito. Può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione fornita dal giudice è palesemente illogica, contraddittoria, carente o basata su un errore di percezione dei fatti, ma non per ottenere una diversa interpretazione degli stessi.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina la questione nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita in via equitativa, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42025 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42025 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/05/2024 del TRIBUNALE di MACERATA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 ), atteso che, con motivazione Vaffatto illogica, il G.E. ha ritenuto insussistenti gli elementi per ritener l’unitarietà della programmazione criminosa tra i fatti giudicati con le due sentenze in istanza specificate, ed ha osservato che il lasso temporale intercorso tra i fatti (rispettivamente marzo 2020 i fatti giudicati con la prima sentenza, attinenti un tentato furto aggravato, e marzo 2018 i fatti di cui alla seconda sentenza, riguardante violazioni degli artt. 495 e 648 cod. pen.) preclude la possibilità di immaginare una preventiva ideazione unitaria: a tale riguardo appare opportuno rammentare che questa Corte – a più riprese – ha affermato che l’accertamento degli indici rilevatori dell’unicità del disegno criminoso «è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022, non massinnata).
Osservato che le censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.