Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18024 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18024 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 04/11/1983
avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con sentenza del 30 aprile 2024, depositata il 15 luglio 2024, la Corte di Appello dell’Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Avezzano, con la quale NOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, e condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, con l’ordine di espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata ex art. 86 D.P.R. n. 309/90 e c revoca della sospensione condizionale delle pene inflitte con due precedenti sentenze emesse dal G.I.P. del Tribunale di Avezzano.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo due motivi.
2.1 Con il primo motivo, lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., per erronea applicazione dell’art. 81, cpv., cod.pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di applicazione d pena in continuazione con precedenti sentenze irrevocabili.
Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare tutti gli eleme proposti dalla difesa per ritenere sussistente il medesimo disegno criminoso, limitandosi a valorizzare il dato temporale e affermando apoditticamente che i fatti fossero frutto d “determinazioni estemporanee”. Tale motivazione, peraltro, sarebbe in contrasto con quella offerta per giustificare la sussistenza della pericolosità sociale, basata sull’essere il preve “noto alle forze dell’ordine per altre vicende legate agli stupefacenti”.
2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., in riferimento all’art. 203 cod.pen., nonché manifesta illogicità della motivazion in ordine all’ipotesi normativa dell’attualità della pericolosità sociale ai fini dell’appli dell’espulsione dal territorio nazionale.
Il ricorrente richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 111 del 4 gennaio 2018 e la decisione della Corte Costituzionale n. 58 del 1995, per sostenere che l’accertamento della pericolosità sociale deve essere concreto ed attuale, non potendo derivare automaticamente dalla cittadinanza straniera o dalla semplice recidiva.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1 II primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha motivato adeguatamente sulla insussistenza del medesimo disegno criminoso tra il reato in esame e quelli oggetto delle precedenti sentenze, valorizzando la distanza temporale di oltre cinque anni tra i fatti e ritenendo che gli stessi non potessero essere frutto di una origin programmazione, ma piuttosto di determinazioni estemporanee.
Il motivo è inoltre aspecifico e del tutto generico, in quanto afferma genericamente la sussistenza di un unico e originario disegno criminoso, ma non si confronta con le singole condanne e con la decisione impugnata, che ha sottolineato come l’ampio arco temporale in cui sono state tenute impedisce di ritenere che siano state tutte programmate sin dalla commissione del primo delitto.
Pertanto, la motivazione oggetto di censura è logica e approfondita, tale da soddisfare il grado di motivazione ritenuto necessario dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 28852
del 08/05/2013, Rv. 256464) e si conforma ai principi della giurisprudenza di legittimità i tema di valutazione della sussistenza della continuazione, stabiliti in particolare dalla sentenz
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074;
3.2 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Sebbene sia corretto il principio richiamato dal ricorrente, secondo cui l’espulsione dello straniero condannato per reati in
materia di stupefacenti, ai sensi dell’art. 86 D.P.R. n. 309/90, richiede un accertamento i concreto della pericolosità sociale, la Corte d’Appello ha in effetti operato tale valutazio
facendo riferimento agli elementi oggettivi che emergevano dagli atti.
In particolare, il giudice di merito ha valorizzato sia la modalità della condotta (detenzio di cocaina ad elevato principio attivo, già suddivisa in 13 involucri pronti per essere ceduti),
i precedenti penali dell’imputato (specificamente in materia di stupefacenti, oltre a quelli lesioni e resistenza a pubblico ufficiale). Tali elementi sono stati ritenuti indicativi d
personalità dedita al crimine e di una permanenza nel territorio italiano finalizzata al commissione di reati.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 aprile 2025
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente