Disegno Criminoso: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità del Ricorso Generico
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui criteri di ammissibilità dei ricorsi che contestano il mancato riconoscimento del disegno criminoso. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha ribadito la differenza fondamentale tra un piano criminoso unitario e una semplice propensione a commettere reati della stessa indole, sanzionando con l’inammissibilità un ricorso basato su censure generiche e fattuali.
Il Caso: La Richiesta di Riconoscimento del Reato Continuato
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro un’ordinanza della Corte d’Appello di Ancona. Quest’ultima, in qualità di Giudice dell’esecuzione, aveva negato l’applicazione dell’istituto del reato continuato, previsto dall’art. 671 del codice di procedura penale. Il ricorrente, tramite il suo difensore, sosteneva che le diverse condotte delittuose per le quali era stato condannato fossero in realtà frutto di un medesimo disegno criminoso. A sostegno della sua tesi, evidenziava l’omogeneità delle norme violate, le modalità esecutive simili e una sostanziale identità di scopi (equipollenza finalistica).
La Tesi Difensiva
La difesa lamentava una carenza e illogicità della motivazione da parte della Corte d’Appello, accusandola di aver trascurato gli indici rivelatori dell’unicità del piano criminale. L’obiettivo era quello di ottenere una rideterminazione della pena complessiva, unificando i vari reati sotto il vincolo della continuazione.
La Decisione della Cassazione sul Disegno Criminoso
La Corte di Cassazione ha respinto in toto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri principali:
1. Natura delle Censure: I motivi del ricorso sono stati qualificati come “mere doglianze versate in fatto”. In altre parole, il ricorrente non ha sollevato questioni di legittimità (cioè di corretta applicazione della legge), ma ha tentato di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione del merito della vicenda, cosa che esula dai poteri della Suprema Corte.
2. Ripetitività degli Argomenti: Le censure sono state giudicate “riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi” dalla Corte d’Appello. Il ricorso, quindi, non introduceva nuovi elementi di diritto, ma si limitava a riproporre le stesse tesi già correttamente respinte nel grado precedente.
Le Motivazioni: Propensione a Delinquere vs. Unicità del Piano
Il cuore della motivazione della Cassazione risiede nella distinzione cruciale tra un disegno criminoso unitario e una “generica propensione alla specifica tipologia delittuosa”. La Corte d’Appello aveva già evidenziato come i reati in esame non potessero essere considerati il frutto di un’ideazione unitaria e programmata. Al contrario, essi rappresentavano l’espressione di una tendenza del soggetto a commettere quel tipo di illeciti, senza però che fossero legati da un piano iniziale comune.
La Suprema Corte ha confermato questa interpretazione, ritenendola corretta e logicamente argomentata. L’omogeneità delle condotte e la somiglianza delle modalità esecutive non sono, da sole, sufficienti a dimostrare l’esistenza di un piano preordinato. È necessario provare che tutti i reati erano stati previsti e voluti fin dall’inizio, come parte di un unico progetto. In assenza di tale prova, la serialità dei crimini viene interpretata come una semplice inclinazione a delinquere, che non giustifica l’applicazione del più favorevole istituto del reato continuato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia ha conseguenze pratiche rilevanti. Dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare ricorsi per cassazione che si concentrino su vizi di legittimità specifici e non su una generica contestazione della ricostruzione dei fatti. Per sperare nell’accoglimento di una richiesta di riconoscimento del disegno criminoso, è indispensabile fornire elementi concreti che dimostrino una programmazione unitaria dei reati, andando oltre la semplice constatazione della loro somiglianza.
Quando un ricorso in Cassazione per il riconoscimento del disegno criminoso rischia di essere dichiarato inammissibile?
Quando le censure sono generiche, si limitano a ripetere argomenti già respinti in appello, e contestano la valutazione dei fatti senza sollevare vere questioni di diritto o vizi logici della motivazione.
Qual è la differenza tra ‘disegno criminoso unitario’ e ‘generica propensione al reato’?
Il disegno criminoso implica un piano iniziale e unitario per commettere più reati. La generica propensione, invece, indica una tendenza a commettere una certa tipologia di reato senza che vi sia una programmazione comune e preordinata, ma piuttosto una successione di decisioni autonome.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33938 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33938 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TAVERNA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso presentato da NOME COGNOME, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO (ricorso nel quale il difensore si duole della carenza e illogicità della motivazione, quanto alla mancata applicazione dell’istituto di cui all’art. 671 cod. proc. pen., lamentando che l’ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso, a fondamento delle condotte delittuose poste in essere, con particolare riferimento alla omogeneità strutturale delle norme giuridiche violate, essendo tali condotte, peraltro, connotate da similari modalità esecutive e da una sostanziale equipollenza finalistica) sono inammissibili, perché costituite da mere doglianze versate in fatto, oltre che finalizzate a denunciare insussistenti aspetti di illogicità o contraddittorietà;
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi – secondo un corretto argomentare giuridico – dalla Corte di appello di Ancona, in funzione di Giudice dell’esecuzione, nel provvedimento impugnato. In questo, invero, si evidenzia come i reati in esame non possano essere considerati frutto di ideazione unitaria, bensì espressione di una generica propensione alla specifica tipologia delittuosa;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi dì esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 01 luglio 2024.