Disegno Criminoso: La Cassazione Chiarisce i Limiti per l’Unificazione delle Pene
L’istituto del disegno criminoso, disciplinato dall’articolo 81 del codice penale, rappresenta un cardine del nostro sistema sanzionatorio, consentendo di mitigare la pena per chi commette più reati in esecuzione di un medesimo piano. Tuttavia, la sua applicazione in fase esecutiva non è automatica e richiede una dimostrazione rigorosa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i criteri per il suo riconoscimento e le ragioni che possono portare a dichiarare inammissibile un ricorso.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato per diversi reati, presentava un’istanza al Tribunale competente, in qualità di Giudice dell’esecuzione, per ottenere l’applicazione del vincolo della continuazione. La richiesta mirava a unificare le pene inflitte, sostenendo che tutti i reati fossero frutto di un’unica e preventiva ideazione criminosa. Il Tribunale, tuttavia, rigettava la richiesta. La motivazione del rigetto si basava su due elementi chiave: i reati erano stati commessi in contesti temporali distanti tra loro e concernevano l’aggressione a beni giuridici di natura diversa. Secondo il giudice, mancava la prova di un piano unitario, prevalendo piuttosto il carattere occasionale e contingente delle singole condotte.
La Decisione della Corte di Cassazione
Contro l’ordinanza del Tribunale, la difesa del condannato proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli articoli 81 c.p. e 671 c.p.p., nonché un vizio di manifesta illogicità della motivazione. La tesi difensiva sosteneva che il giudice non avesse adeguatamente considerato la natura omogenea dei reati e il breve lasso di tempo in cui erano stati realizzati, elementi che avrebbero dovuto far propendere per il riconoscimento di un disegno criminoso unitario.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione conferma la correttezza dell’operato del Giudice dell’esecuzione e cristallizza importanti principi procedurali e sostanziali.
Le Motivazioni sul mancato riconoscimento del disegno criminoso
Il cuore della pronuncia della Suprema Corte risiede nelle motivazioni che hanno portato a giudicare il ricorso inammissibile. Innanzitutto, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la motivazione del provvedimento impugnato fosse adeguata e priva di vizi logici. Il Tribunale aveva correttamente evidenziato l’assenza di elementi concreti da cui desumere una programmazione unitaria dei reati. Al contrario, le circostanze di fatto suggerivano che le azioni criminali fossero state determinate da esigenze occasionali e contingenti, e non da un piano prestabilito.
In secondo luogo, la Corte ha qualificato il ricorso come ‘manifestamente aspecifico’. Questo significa che le doglianze presentate dalla difesa non denunciavano reali difetti di motivazione, ma si limitavano a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle prove e delle argomentazioni. Tale operazione, che consiste in una rivalutazione del merito della vicenda, è preclusa in sede di legittimità. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un giudice della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione. Di conseguenza, un ricorso che non individua specifici errori giuridici o palesi illogicità nel ragionamento del giudice precedente, ma si limita a riproporre la propria tesi, è destinato all’inammissibilità.
Le Conclusioni
La decisione in commento offre due importanti insegnamenti. Sul piano sostanziale, riafferma che per il riconoscimento del disegno criminoso non è sufficiente la semplice vicinanza temporale o l’omogeneità dei reati, ma è necessaria la prova di un’unica ideazione originaria che abbracci tutte le condotte illecite. Sul piano processuale, sottolinea il rigore con cui devono essere formulati i motivi di ricorso per cassazione: essi devono essere specifici e mirare a censurare vizi di legittimità, non a ottenere una nuova valutazione dei fatti. La declaratoria di inammissibilità comporta, come nel caso di specie, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà del filtro di accesso al giudizio di legittimità.
Quando può essere riconosciuto il disegno criminoso tra più reati?
Per riconoscere il disegno criminoso è necessario che vi sia la prova di una programmazione unitaria dei reati, non essendo sufficiente che questi siano semplicemente determinati da circostanze ed esigenze occasionali e contingenti.
Perché il ricorso per il riconoscimento del disegno criminoso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘manifestamente aspecifico’. Le doglianze non evidenziavano reali difetti di motivazione nel provvedimento impugnato, ma si limitavano a sollecitare una diversa interpretazione dei fatti, non consentita in sede di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene giudicato inammissibile?
Se un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9203 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9203 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (cui 04wvsf8) nato in TUNISIA il 20/10/1994
avverso l’ordinanza del 10/09/2024 del TRIBUNALE di Mantova
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Mantova in composizione monocratica – nella veste di Giudice dell’esecuzione – ritenendo trattarsi di reati commessi in contesti temporali tra loro distanti, oltre che concernenti aggressioni a beni giuridici di differente tipologia, ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, che era stata presentata nell’interesse di Saldi Hamza, quanto ai reati indicati – nell’epigrafe del provvedimento stesso – sub 1), 2), 6) e 7).
Ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE, a mezzo dell’avv. NOME COGNOME deducendo nullità dell’ordinanza impugnata per violazione di legge, con specifico riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione derivante alla manifesta illogicità della stessa, poiché il giudice dell’esecuzione non avrebbe adeguatamente considerato che i reati, frutto di preventiva ideazione unitaria, sono stati realizzati dal ricorrente entro un breve lasso di tempo e sono di natura omogenea.
Il ricorso è inammissibile. Il giudice dell’esecuzione ha adeguatamente motivato, in ordine all’insussistenza del medesimo disegno criminoso, ritenendo non esservi alcun elemento da cui desumere una programmazione unitaria dei reati, i quali appaiono piuttosto determinati da circostanze ed esigenze occasionali e contingenti.
Il ricorso, pertanto, risulta manifestamente aspecifico, in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell’ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esonero – al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 20 febbraio 2025.