Disegno Criminoso: La Cassazione Chiarisce i Limiti del Giudice
L’istituto della continuazione nel reato, basato sull’esistenza di un unico disegno criminoso, rappresenta una questione cruciale nel diritto penale, potendo influenzare significativamente l’entità della pena finale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili tra la valutazione del giudice di merito e il controllo di legittimità, chiarendo quando un ricorso su questo tema è destinato a fallire. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo, già condannato con due sentenze irrevocabili per una serie di reati commessi in un arco temporale di quattro anni (dal 2010 al 2014). L’interessato si era rivolto al giudice dell’esecuzione, chiedendo di applicare la disciplina della continuazione, sostenendo che tutte le condotte delittuose fossero riconducibili a un medesimo disegno criminoso.
La Corte d’Appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva tuttavia rigettato l’istanza. Contro questa decisione, il condannato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando che il giudice non avesse adeguatamente considerato la similarità dei reati e il periodo in cui erano stati commessi come prova di un piano unitario.
La Decisione della Corte sul Disegno Criminoso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha stabilito che la decisione del giudice dell’esecuzione era corretta e fondata su una motivazione logica e coerente. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
L’accertamento del disegno criminoso è una questione di fatto
Il fulcro della decisione risiede in un principio consolidato: l’accertamento dell’unicità del disegno criminoso costituisce una “questione di fatto”. Questo significa che la sua valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito, il quale ha il compito di analizzare concretamente le prove e le circostanze del caso. Il sindacato della Corte di Cassazione è limitato al solo controllo della logicità e della coerenza della motivazione, senza poter entrare nel merito delle scelte valutative.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che il giudice dell’esecuzione aveva svolto correttamente il proprio compito. Aveva infatti esaminato i fatti già giudicati e concluso che non fossero riconducibili a una “preordinazione di fondo”. La motivazione di tale rigetto non era né manifestamente illogica né contraddittoria.
Il giudice di merito aveva basato la sua decisione su elementi concreti e pertinenti, quali:
1. La distanza temporale tra i singoli fatti delittuosi.
2. La non completa omogeneità spaziale delle condotte, indicando che i reati non erano stati commessi sempre nello stesso luogo o contesto.
3. La mancanza di ulteriori elementi che potessero indicare l’esistenza di un medesimo programma criminoso pianificato in anticipo.
Secondo la Cassazione, il ricorso presentato si limitava a sollecitare una “non consentita rilettura degli elementi di fatto”, proponendo parametri di valutazione diversi da quelli legittimamente adottati dal giudice dell’esecuzione. Un tentativo del genere è inammissibile in sede di legittimità, il cui scopo non è riesaminare le prove, ma garantire la corretta applicazione della legge.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque affronti un procedimento penale. Per ottenere il riconoscimento della continuazione, non è sufficiente dimostrare una generica somiglianza tra i reati o il loro compimento in un determinato arco temporale. È indispensabile fornire al giudice elementi concreti che provino l’esistenza di un piano unitario, deliberato prima della commissione del primo reato. La valutazione del giudice di merito su questo punto, se sorretta da una motivazione logica e priva di vizi evidenti, è sostanzialmente insindacabile in Cassazione. Questa decisione serve da monito: un ricorso basato sulla mera speranza di una diversa interpretazione dei fatti, senza denunciare vizi di legittimità, è destinato all’inammissibilità e a ulteriori costi per il ricorrente.
È sufficiente che più reati siano dello stesso tipo e commessi in un arco di tempo definito per ottenere il riconoscimento della continuazione?
No, non è sufficiente. La Corte ha chiarito che, oltre a questi elementi, è necessario dimostrare l’esistenza di un’unica preordinazione di fondo, cioè un piano unitario concepito prima di commettere il primo reato, cosa che nel caso di specie non è stata provata.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti per decidere se esiste un unico disegno criminoso?
No. La valutazione dell’esistenza di un unico disegno criminoso è una questione di fatto riservata al giudice di merito. La Cassazione può solo controllare che la motivazione della decisione non sia manifestamente illogica o contraddittoria, senza entrare nel merito della valutazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si limita a chiedere una diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice precedente?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come stabilito in questo caso, non è consentito sollecitare in sede di legittimità una rilettura degli elementi di fatto per ottenere una decisione diversa, specialmente quando la motivazione del giudice precedente è logica e adeguata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 82 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 82 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TARANTO il 12/08/1975
avverso l’ordinanza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME NOME avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui in data 31.1.2024 la Corte d’Appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, formulata nell’interesse del ricorrente, di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con due sentenze di condanna irrevocabili;
Rilevato che con l’unico motivo di ricorso si invoca sostanzialmente una rivalutazione nel merito dell’ordinanza impugnata, censurando che il giudice dell’esecuzione non abbia tenuto conto della identità della tipologia delle violazioni ascritte a Ciracira e dell’arco temporale in cui si inseriscono le condotte per cui è intervenuta condanna (dal 2010 al 2014);
Osservato che, in tema di continuazione, l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, Rv. 275222 – 01).
Considerato che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha adeguatamente valutato i fatti già giudicati e ha ritenuto di escludere che i reati fosser riconducibili ad una preordinazione di fondo, con una motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, che fa riferimento in modo congruo alla distanza temporale tra i singoli fatti, alla non completa omogeneità spaziale delle condotte delittuose e alla mancanza di elementi ulteriori indicativi della medesimezza del programma criminoso;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto si è limitato a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione con l’adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell’ordinanza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4.11.2020, dep. 2021, Rv. 280601 – 01);
Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26.9.2024