Disegno Criminoso: Quando Reati Diversi Non Possono Essere Uniti
L’applicazione del cosiddetto disegno criminoso è un tema centrale nel diritto penale, poiché consente di unificare più reati sotto un unico vincolo, con importanti conseguenze sulla determinazione della pena. Tuttavia, non sempre reati commessi dalla stessa persona possono essere considerati parte di un unico piano. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri per escludere tale unificazione, specialmente quando i delitti sono eterogenei, come il traffico di droga e l’associazione mafiosa.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla richiesta di un condannato di ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due distinti gruppi di reati. Da un lato, un grave episodio di importazione di sostanze stupefacenti; dall’altro, la partecipazione con un ruolo di vertice a un’organizzazione di stampo camorristico, con la commissione anche di fatti estorsivi. L’interessato sosteneva che entrambe le condotte fossero parte di un unico disegno criminoso, poiché il traffico di droga sarebbe stato gestito in nome e per conto di un familiare a capo dell’organizzazione criminale.
La Corte d’appello, in qualità di Giudice dell’esecuzione, aveva respinto la richiesta. Secondo i giudici, i reati erano stati commessi in contesti delittuosi nettamente distinti e miravano a ledere beni giuridici differenti. Mancava, quindi, una ideazione preventiva e unitaria che potesse collegare l’importazione della droga all’attività mafiosa. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Disegno Criminoso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la valutazione della Corte d’appello. I giudici supremi hanno ritenuto che il provvedimento impugnato fosse correttamente motivato e privo di vizi logici o giuridici.
Il ricorso è stato qualificato come “manifestamente rivalutativo”, ovvero un tentativo non consentito di sollecitare una nuova e diversa lettura dei fatti, prerogativa esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’appello) e non della Corte di Cassazione, che può giudicare solo sulla corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni: Perché il Disegno Criminoso è Stato Escluso?
La Corte ha spiegato in modo chiaro le ragioni per cui il disegno criminoso non era configurabile nel caso di specie. Le motivazioni si basano su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, la natura eterogenea dei reati. L’importazione di un ingente carico di droga e l’assunzione di una posizione apicale in un’organizzazione mafiosa sono condotte che, per loro natura, appaiono determinate da circostanze ed esigenze occasionali e contingenti, piuttosto che da una programmazione unitaria iniziale. La Corte d’appello aveva già evidenziato come mancasse qualsiasi elemento concreto da cui desumere un piano unitario che abbracciasse entrambe le attività criminali.
In secondo luogo, la Cassazione ha sottolineato che la prospettazione difensiva, secondo cui l’imputato avrebbe agito seguendo il “programma delinquenziale” dello zio, era stata adeguatamente esaminata e motivata come infondata dalla Corte territoriale. Non è sufficiente un generico collegamento familiare o ambientale per dimostrare l’esistenza di un’unica ideazione criminosa. Il ricorso, invece di evidenziare vizi di legittimità, si limitava a riproporre la stessa tesi già respinta, senza contestare specificamente le argomentazioni del giudice dell’esecuzione. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato aspecifico e versato interamente sul merito dei fatti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per ottenere il riconoscimento della continuazione, non basta che i reati siano stati commessi dalla stessa persona, ma è necessario dimostrare con elementi concreti l’esistenza di un’unica ideazione e programmazione iniziale. Più i reati sono diversi per natura, contesto e beni giuridici offesi, più difficile sarà provare un unico disegno criminoso. La decisione sottolinea inoltre i limiti del ricorso per cassazione, che non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto, ma deve limitarsi a denunciare errori di diritto. Per il ricorrente, la dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché è stata respinta la richiesta di riconoscere un unico disegno criminoso?
La richiesta è stata respinta perché i reati (importazione di droga e associazione mafiosa) sono stati considerati commessi in contesti delittuosi distinti, lesivi di beni giuridici differenti e privi di una programmazione unitaria. Sono apparsi determinati da circostanze occasionali piuttosto che da un piano preventivo.
Cosa significa che il ricorso per cassazione è ‘manifestamente rivalutativo’?
Significa che il ricorso non denunciava reali errori di legge o vizi logici nella motivazione del provvedimento impugnato, ma si limitava a sollecitare una diversa interpretazione dei fatti. Questo tipo di valutazione è preclusa alla Corte di Cassazione, che giudica solo la legittimità e non il merito.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma della decisione impugnata. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9183 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9183 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POMPEI il 19/08/1993
avverso l’ordinanza del 24/10/2024 della Corte d’appello di Napoli
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli – nella veste di Giudic dell’esecuzione – ritenendo trattarsi di reati commessi in contesti delittuosi tra loro nettamen distinti e concernenti aggressioni a beni giuridici di differente tipologia e, quindi, reputando ipotizzabile la sussistenza di una ideazione preventiva di carattere unitario (trattandosi, nell caso, di un episodio di importazione di un grosso carico di sostanza stupefacente e, nell’altro, della assunzione di una posizione apicale, all’interno di una organizzazione di stampo camorristico, con commissione anche di fatti estorsivi) ha rigettato la richiesta di unificazio sotto il vincolo della continuazione, che era stata presentata nell’interesse di NOME COGNOME quanto ai reati indicati nell’epigrafe del provvedimento stesso.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. per violazione di legg con specifico riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché vizio, motivazione, per contraddittorietà e illogicità della stessa, poiché il giudice dell’esecuzione avrebbe adeguatamente considerato che i reati, frutto di preventiva ideazione unitaria, sono stati realizzati dal ricorrente in esecuzione dell’originario progetto criminale dello zio NOME COGNOME occupandosi il ricorrente – in nome e per conto dello stesso – di curare il traffico sostanza stupefacente.
Il ricorso è inammissibile. Il giudice dell’esecuzione ha adeguatamente motivato, in ordine all’insussistenza del medesimo disegno criminoso, ritenendo non esservi alcun elemento da cui desumere una programmazione unitaria dei reati, i quali appaiono piuttosto determinati da circostanze ed esigenze occasionali e contingenti; nell’ordinanza risulta esaminata – ed esclusa con argomentazioni immuni da carenza o contraddittorietà – anche la sopra riassunta prospettazione difensiva, posta a fondamento della richiesta, circa l’adesione del soggetto al programma delinquenziale ideato dallo zio. .
Il ricorso, pertanto, risulta manifestamente rivalutativo, interamente versato in fatt ed aspecifico, in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura de argomentazioni poste alla base dell’ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esonero – al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente