Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4615 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4615 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 30/11/1995
avverso l’ordinanza del 01/08/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che:
in tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno crimino caratterizzante l’istituto disciplinato dall’art. 81, secondo comma, cod. «postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamen deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l’opzione dello stesso a f della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure del stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordina rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounìr, Rv. 284420);
«il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogen delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le si causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programma vita. Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento d commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nell loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la pres taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque fru determinazione estemporanea» (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074);
rilevano, ai fini della prova dell’esistenza del medesimo disegno crimino l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso te che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del operandi” e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, non essendo necessaria la contemporanea ricorrenza di tutti i predetti indicatori, po l’unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di solt alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra l Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 d 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digilio, Rv. 284652);
l’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di mer ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamen dei fatti;
considerato che:
nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha escluso la riconducibilit medesimo disegno criminoso dei reati per cui NOME COGNOME è stato condannato con le sentenze di cui al provvedimento impugnato sul rilievo della mancanza degli indicatori descritti dalla citata giurisprudenza di legittimità;
a fronte di tali lineari considerazioni, il ricorrente articola un unico mot ricorso meramente rivalutativo di tutti gli aspetti già esaminati dal giudice;
è stata omessa l’indicazione dell’elemento fattuale asseritamente espunt dalla valutazione del giudice adito in funzione della dimostrazione de configurabilità, sin dalla commissione del primo reato, della unicità del dise criminoso;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del rico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione de causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favor della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 5/12/2024