Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1207 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1207 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
NOME nato a ROMA il 01/04/1985 avverso l’ordinanza del 10/06/2024 del GIP TRIBUNALE di Treviso udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze: a) Tribunale di Lecce, in data 28 aprile 2014, irrevocabile il 26 febbraio 2015; b) Corte di appello di Lecce, in data 2 ottobre 2017, irrevocabile il 4 dicembre 2017; c) Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, in data 26 giugno 2017, irrevocabile il 4 giugno 2021.
Con riferimento alla condotta oggetto della sentenza sub c), il giudice attribuiva rilevanza decisiva alla diversità del luogo di commissione dei reati e all’eterogeneità degli stessi, atteso che, in un caso, il bene giuridico tutelato Ł la fede pubblica, mentre, negli altri, il patrimonio; invero, la sola vicinanza temporale non può costituire elemento sufficiente per ritenere sussistente un medesimo disegno criminoso tra il possesso di un documento falso e la commissione dei reati di furto e rapina.
In ordine, poi, a tali ultimi delitti, osservava come la considerevole distanza temporale non consenta di ritenere che NOME, al momento della commissione del reato di furto di cui alla pronuncia sub a), avesse già ideato le due rapine commesse a Maglie, per le quali era stata correttamente ritenuta la continuazione e oggetto della sentenza sub b), tenuto altresì conto delle diverse modalità della condotta e dei differenti correi.
NOMECOGNOME con atto del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione, per avere il giudice dell’esecuzione rigettato in toto l’istanza difensiva nonostante abbia ritenuto che vi possa essere un medesimo
disegno criminoso tra le sentenze emesse dai giudici leccesi.
Inoltre, il giudicante ha disatteso tutti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, e configurabili nel caso di specie, al fine di riconoscere l’esistenza di un medesimo disegno criminoso, essendosi limitato a mettere in luce la distanza temporale tra i reati.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il difensore ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł meritevole di accoglimento.
Con riguardo al mancato riconoscimento della continuazione del reato di cui alla sentenza sub c) rispetto agli altri due reati non Ł stata proposta alcuna argomentazione a supporto del ricorso.
Invero, non risultano, in alcun modo, contrastate le considerazioni svolte nell’ordinanza impugnata in ordine alla eterogeneità dell’oggettività giuridica e al luogo di commissione del delitto di cui all’art. 497 bis cod. pen.
Peraltro, in termini del tutto coerenti con la rimanente parte del ricorso, il ricorrente ha omesso completamente di indicare quale fosse la situazione fattuale esistente al momento della commissione del primo reato asseritamente pretermessa in funzione della valutazione positiva della configurabilità della unicità del proposito criminoso, anche con riguardo al reato accertato con la sentenza del Giudice trevigiano.
Per quanto riguarda le sentenze sub a) e b), si ribadisce che «in tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso, caratterizzante l’istituto disciplinato dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l’opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420).
Peraltro, «il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento Ł richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Nel caso di specie, in disparte la genericità dell’assunto del ricorrente che contesta un passaggio della motivazione (con riguardo al riconoscimento della continuazione da parte dei giudici leccesi per i reati – una rapina ed un furto, non due rapine come erroneamente riportato nell’ordinanza impugnata – di cui alla sentenza della Corte di appello di Lecce in data 2 ottobre 2017), parimenti, il giudice dell’esecuzione ha reso una motivazione del tutto coerente ai principi che governano la materia.
Ha correttamente valorizzato il dato temporale, essendo decorso oltre un anno e mezzo tra i fatti, le modalità, non sovrapponibili, di commissione degli stessi, il concorso con persone diverse.
Da ciò ha tratto la conclusione che i reati sono stati commessi all’esito di determinazioni autonome ed estemporanee sorte indipendentemente l’una dall’altra.
Tale assunto risulta contestato con asserzioni generiche e, sostanzialmente, infondate in quanto meramente avversative rispetto alla motivazione di cui all’ordinanza oggetto di ricorso.
Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 25/10/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME