Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17481 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17481 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza della Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 02/02/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, ai sensi dell’art.671 cod. proc. pen., con riferimento ai reati per i quali egli è stato condannato dalla Corte di appello di Napoli con la sentenza (irrevocabile) pronunciata l’ 8 novembre 2019 e con quella (parimenti irrevocabile) emessa il 27 novembre 2019.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha osservato che la prima sentenza aveva condannato l’istante per i reati di bancarotta fraudolenta, truffe ed appropriazioni indebite commessi in Napoli fino alla data del fallimento, per una serie di reati fiscali commessi dal 1992 in poi e per RAGIONE_SOCIALE a delinquere dal 2005, mentre la seconda sentenza lo aveva condannato per il reato di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 7 1.203/91 commessa in Napoli sino al 2008.
Avverso la predetta ordinanza NOME AVV_NOTAIO, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insiste per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza ed erronea applicazione dell’art.671 del codice di rito ed il relativo vizio di motivazione; al riguardo osserva che la prova della unicità del disegno criminoso risultava dalla simultaneità delle condotte e dalla coincidenza dell’impianto probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettual sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, Di Maria, Rv. 243632). Il giudice dell’esecuzione, nel valutare l’unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di
carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).
2.1. L’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità d lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti e altro, Rv. 266413). L’identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spaziotemporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, l successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l’occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quelli cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, COGNOME e altro, Rv. 254793).
La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).
2.2. Anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati prograrnmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto d determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
Ciò posto si rileva che l’ordinanza impugnata, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto la domanda ex art.671 cod. proc. pen. escludendo la unicità del disegno criminoso alla luce della non omogeneità delle condotte, la assenza di lesione del medesimo bene-interesse e per il contesto temporale ampio (tra il 1992 ed il 2010) nel quale sono stati commesse le violazioni di legge, caratterizzato da congrui periodi di sospensione delle azioni criminose e da differenti motivi a delinquere, tenuto conto tra l’altro che l’estorsione era stata commessa in danno del capo dell’RAGIONE_SOCIALE delinquere e che, quindi, l’odierno ricorrente – al momento del suo ingresso nel sodalizio
criminoso – non poteva certo già prevedere di commettere un reato ai danni d promotore ed organizzatore della medesima RAGIONE_SOCIALE per , ielinquere.
3.1. In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducib ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una generale propensione delinquere ed un vero e proprio stile di vita, come tale non merite dell’applicazione di istituti di favore
3.2. Ne consegue che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge e vizio di motivazione, suggerisce una non consentita lettura alternativa d elementi processuali rispetto a quella coerentemente effettuata dalla Co territoriale per respingere la sua istanza.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento de spese processuali ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual Così deciso in Roma, il 29 marzo 2024.