Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5231 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5231 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell’unico motivo deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell’un di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile, poste l’omogeneità delle condotte (estorsioni aggravate dalla mafiosità), la contiguità temporale (cinque mesi) e la identità della vittima;
letta la memoria inoltrata via pec in data 18 ottobre 2023;
ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni vol risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01);
ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicii:à delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l’unici pluralità delle originarie determinazioni – è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01);
ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzicne ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione e, pur rilevando che si tratta di reati della stessa indole, ha evidenziato in maniera esente da illogicità e incongruenze, quale elemento decisivo per escludere l’unicità di disegno criminoso il carattere del tutto occasionale ed estemporaneo dell’azione, chiarendo esplicitamente (p. 4 del provvedimento
impugnato) che la genesi della seconda estorsione era da ravvisarsi nella necessità sopravvenuta di un accorto tra clan per il riequilibric dei rapporti tra gli stessi al fine di garantirne la coesistenza nel medesimo territorio;
ritenuto che a fronte di tale motivazione – secondo cui i reati non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, a dimostrazione dell’esistenza di un programma delinquenziale a carattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito, ritenuto incompatibile con un’unica, antecedente, risoluzione criminosa – il ricorrente si limita ad opporre le medesime argomentazioni svolte nell’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione e superate dal Giudice dell’esecuzione;
rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 18 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle annrrende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023
DATA_NASCITA•Efe NOME nte