Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20936 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20936 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SOVERE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione.
Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01).
Osservato che l’ordinanza impugnata, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha correttamente rilevato e giustificato con compiutezza e logicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso, accomunante í reati indicati nell’istanza del ricorrente; ha rilevato in particolare che i reati di cui tre sentenze oggetto di istanza, parzialmente disomogenei dal momento che mentre il primo e il terzo attenevano al reato di ricettazione, il secondo riguardava il reato di riciclaggio, fossero temporalmente distanziati tra loro di molti mesi l’uno dall’altro; che dall’esame della prima sentenza (Tribunale Bergamo del 18/12/2017), commesso in concorso con soggetti estranei ai successivi reati, non emergesse alcun elemento sintomatico della ideazione delle successive condotte; che, conclusivamente, gli episodi criminosi commessi apparivano il frutto di un generico programma di attività delinquenziale realizzatosi nella commissione di violazioni di legge, ciascuna delle quali occasionata da impulsi contingenti;
Preso atto che le censure, oltre a denunciare asserito difetto di motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugNOME, attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/05/2024