Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16882 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16882 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME CODICE_FISCALE nato il 05/08/1981
avverso l’ordinanza del 07/11/2024 del TRIBUNALE di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME (CUI
Ritenuto
04KI12W1) – nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione, lamentando che l’ordinanza ha trascurato gli indici rivelatori dell’unicità del disegno crimin
fondamento delle condotte delittuose poste in essere – perché costituite da mer doglianze in punto di fatto, altresì, generiche.
che dette censure sono, inoltre, riproduttive di profili di censura gi
Considerato adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale
Firenze in funzione di Giudice dell’esecuzione nel provvedimento impugnato; in esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati
fiorentino, ma a due sentenze, che: – si tratta, sì, di reati commessi
nell’hinterland in zone nemmeno limitrofe, il che fa concludere per l’estemporaneità degli stes
piuttosto che ad un programma preventivamente ideato; – in mancanza di specifici elementi, non dedotti né provati dalla difesa, non vi è alcun collegamento tra i f
se non la medesima indole delle violazioni, divergendo anche sotto il profilo dei temp risultando i reati di cui alle due sentenze di cui all’istanza, commessi a distan circa un anno.
Ritenuto che, pertanto, appare ineccepibile il ragionamento svolto secondo il quale non vi è alcun elemento da cui poter desumere che i singoli reati siano st perpetrati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
Rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente