Disegno Criminoso: La Cassazione Nega la Continuazione tra Reati Diversi
L’istituto del reato continuato, fondato sull’esistenza di un unico disegno criminoso, rappresenta un pilastro del nostro sistema sanzionatorio, consentendo di mitigare la pena per chi commette più reati in esecuzione di un medesimo programma. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una rigorosa verifica dei presupposti. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce i confini di tale istituto, chiarendo quando la diversità dei reati e la distanza temporale tra le condotte impediscono di riconoscere una programmazione unitaria.
Il Caso in Analisi: Tre Condanne e la Richiesta di Unificazione
Il caso sottoposto alla Suprema Corte riguarda un individuo condannato con tre sentenze distinte. Le prime due condanne erano relative a violazioni della legge sugli stupefacenti, commesse a distanza di circa quattro mesi l’una dall’altra. La terza condanna, invece, riguardava il reato di spendita di monete falsificate.
L’imputato, attraverso il suo ricorso, chiedeva al Giudice dell’esecuzione di riconoscere la sussistenza di un unico disegno criminoso che legasse tutti e tre gli episodi, al fine di ottenere l’applicazione del più favorevole regime del reato continuato. Il giudice di merito, tuttavia, respingeva la richiesta, ritenendo insussistenti gli elementi per affermare l’unitarietà della programmazione criminale. In particolare, il giudice valorizzava due aspetti: il lasso temporale di quattro mesi tra i reati in materia di stupefacenti e la palese disomogeneità tra questi e il reato di spendita di monete false.
La Decisione della Cassazione e il concetto di disegno criminoso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicando gli argomenti proposti come manifestamente infondati e volti a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. La decisione si fonda su principi giurisprudenziali consolidati.
Le Motivazioni: Assenza di un Programma Preventivo e Unitario
La Corte ha sottolineato che per la configurabilità di un unico disegno criminoso non è sufficiente una generica inclinazione a delinquere, né la mera contiguità spazio-temporale o un nesso funzionale tra i reati. È invece indispensabile provare l’esistenza di un programma deliberato fin dall’inizio, almeno nelle sue linee essenziali, volto al conseguimento di un fine determinato. Le singole violazioni devono apparire come tappe di un percorso criminale unitario e non come episodi occasionali.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto corretta la valutazione del tribunale di merito. L’intervallo temporale di quattro mesi tra i due episodi di spaccio, unito alla totale diversità (disomogeneità) del reato di falso nummario, rendeva implausibile l’ipotesi di un piano criminoso concepito in origine. La successione dei crimini, secondo la Corte, evidenziava piuttosto l’occasionalità delle condotte, anziché l’attuazione di un progetto unitario.
Conclusioni: L’Onere di Provare il Disegno Criminoso
L’ordinanza riafferma un principio fondamentale: il riconoscimento della continuazione non è un automatismo. La difesa ha l’onere di fornire elementi concreti da cui desumere l’esistenza di un’unica volizione che precede e programma i vari episodi delittuosi. La semplice omogeneità dei reati o la loro vicinanza nel tempo possono essere indizi, ma non sono di per sé sufficienti, specialmente se altri fattori, come la diversità della natura dei crimini, suggeriscono una frammentazione della volontà criminale. Questa decisione serve da monito sulla necessità di una analisi rigorosa e fattuale per l’applicazione di un istituto che, pur avendo finalità di equità, non può prescindere dalla prova di una reale e preventiva programmazione.
Quando si può riconoscere un unico disegno criminoso tra più reati?
Per riconoscere un unico disegno criminoso è necessario che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un programma deliberato fin dall’inizio per conseguire un determinato fine. La mera successione di episodi criminosi, anche se vicini nel tempo, non è sufficiente se emerge l’occasionalità delle condotte.
La diversa natura dei reati (es. spaccio e falso) impedisce la continuazione?
Sì, secondo la Corte, la disomogeneità dei reati (come la violazione della legge sugli stupefacenti e la spendita di monete false) è un elemento rilevante che, insieme ad altri fattori, può portare a escludere l’unitarietà della programmazione criminosa e quindi la continuazione.
Un intervallo di tempo di alcuni mesi tra due reati simili esclude il disegno criminoso?
Nel caso di specie, un lasso temporale di quattro mesi tra due condotte simili (violazione della legge sugli stupefacenti) è stato considerato un elemento a sfavore del riconoscimento della continuazione, contribuendo a far ritenere insussistente un unico impulso psichico criminoso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23321 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23321 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VALLO DELLA LUCANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/02/2024 del GIP TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01 ), atteso che, con motivazione affatto illogica, il G.E. ha ritenuto insussistenti gli elementi per ritener l’unitarietà della programmazione criminosa tra i fatti giudicati con le tre sentenze in istanza specificate, valorizzando, quanto alle prime due, nonostante l’omogeneità delle norme incriminatrici violate (violazione legge stupefacenti), il lasso temporale intercorrente tra le condotte (4 mesi), e, quanto alla terza sentenza (relativa al reato di spendita di monete falsificate), la disomogeneità dei reati.
Osservato che le censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità: il ricorrente, che pure ha correttamente rilevato l’inconsistenza della concorrente ragione del decidere rappresentata dal differente contesto spaziale (invero insussistente), purtuttavia elude il nucleo centrale dei principi fin qui enunciati, ovvero la necessità di una preventiva programmazione unitaria dei reati almeno nella loro linea essenziale; è appena il caso di rilevare come la contestualità delle condotte di cui alle sentenze n. 1 e 3, non costituisca di per sè elemento dirimente ai fini del riconoscimento della continuazione, in assenza di elementi tali da far ritenere sussistente un unitario impulso psichico criminoso del soggetto. Va infatti data continuità al principio per cui ai fini della configurabilità de unicità del disegno criminoso è necessario che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato fin dall’inizio per conseguire un determinato fine, con la conseguenza che tale unicità è da escludere quando la successione degli episodi criminosi, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra i distinti reati, evidenzia l’occasionalità di uno di questiSez. 3, n. 896 del 17/11/2015 dep. 2016, Rv. 266179 – 01.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/05/2024