Disegno Criminoso: i Criteri per Escluderlo secondo la Cassazione
L’istituto del disegno criminoso, che sta alla base del reato continuato, rappresenta una questione centrale nel diritto penale, con importanti riflessi sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i criteri rigorosi per il suo riconoscimento, chiarendo in quali circostanze debba essere escluso. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i principi applicati dai giudici.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto contro un’ordinanza del Tribunale. Il ricorrente chiedeva che una serie di reati, per i quali aveva riportato diverse condanne, fossero unificati sotto il vincolo della continuazione, sostenendo che fossero tutti parte di un unico disegno criminoso. Il giudice dell’esecuzione, tuttavia, aveva respinto tale richiesta. Di conseguenza, l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, contestando la valutazione del giudice di merito.
La Decisione della Corte e l’Esclusione del Disegno Criminoso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La Corte ha confermato pienamente l’analisi del giudice precedente, il quale aveva negato l’esistenza di un unico disegno criminoso. La decisione si fonda su due elementi chiave: la diversità dei reati e la loro distanza nel tempo.
I giudici hanno evidenziato che la valutazione del giudice dell’esecuzione era stata logica, coerente e aderente ai principi normativi. Il ricorso, al contrario, è stato giudicato privo di legittimità nelle sue censure. La Corte ha inoltre rilevato un vizio procedurale: le note conclusive a sostegno del ricorso erano state depositate oltre il termine di quindici giorni liberi previsto dall’art. 611 del codice di procedura penale, rendendole di per sé irricevibili.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione sono nette e precise. La Cassazione ha stabilito che la valutazione del giudice dell’esecuzione era “saldamente ancorata all’ineccepibile rilievo delle eterogenee caratteristiche” delle condotte delittuose. In altre parole, i reati commessi erano troppo diversi tra loro per poter essere considerati come l’attuazione di un singolo piano prestabilito. A questo si aggiunge la notevole distanza temporale tra un episodio e l’altro, un fattore che indebolisce ulteriormente l’ipotesi di un programma criminoso unitario.
Quando le condotte illecite sono di natura diversa e si collocano in momenti temporali distanti, è logicamente difficile, se non impossibile, sostenere che derivino da una medesima deliberazione iniziale. Questa eterogeneità e la distanza temporale sono, secondo la Corte, elementi sufficienti per escludere il disegno criminoso. Di conseguenza, le argomentazioni del ricorrente sono state ritenute prive di qualsiasi fondamento giuridico, portando alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: il riconoscimento del reato continuato non è automatico ma richiede una rigorosa prova dell’esistenza di un’unica programmazione criminosa iniziale. La Corte di Cassazione sottolinea che la diversità sostanziale dei reati commessi e un ampio lasso di tempo tra gli stessi sono indicatori forti contro l’esistenza di un disegno criminoso. Questa decisione serve da monito: per ottenere il beneficio della continuazione, non è sufficiente affermare l’esistenza di un piano, ma è necessario che le circostanze concrete (natura dei reati, modalità di esecuzione, contesto temporale) siano coerenti con tale ipotesi. In caso contrario, come avvenuto in questa vicenda, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando può essere escluso il riconoscimento di un unico disegno criminoso?
Secondo la Corte, il disegno criminoso va escluso quando i reati presentano caratteristiche eterogenee e sono stati commessi a notevole distanza temporale l’uno dall’altro, poiché questi elementi sono incompatibili con un piano criminoso unitario.
Perché il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché le censure del ricorrente erano prive di legittimità e si opponevano a una valutazione del giudice dell’esecuzione considerata logica, aderente ai dati normativi e basata sulla diversità dei reati e sulla loro distanza nel tempo.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14089 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 20/03/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14089 Anno 2025
Presidente: COGNOME
SETTIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 4565/2025
Relatore –
CC – 20/03/2025
R.G.N. 2502/2025
ALESSANDRO CENTONZE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME Gaetano nato a CARINI il 26/07/1975
avverso l’ordinanza del 20/12/2024 del TRIBUNALE di Palermo
Dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
esaminato il ricorso;
Rilevato che le note conclusionali successivamente trasmesse non rispettano il termine dei quindici giorni liberi antecedenti la trattazione, stabilito dall’art. 611 cod. proc. pen.;
Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell’esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo;
che tale valutazione è saldamente ancorata all’ineccepibile rilievo delle eterogenee caratteristiche, in seno a ciascuna serie di reati, delle condotte delittuose in pretesa continuazione, anche temporalmente distanti tra loro;
che le contrarie censure del ricorrente sono prive di tono di legittimità;
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME