Disegno Criminoso: I Limiti Temporali e la Decisione della Cassazione
Il concetto di disegno criminoso rappresenta un pilastro del diritto penale sostanziale, poiché consente di unificare, ai fini del trattamento sanzionatorio, una pluralità di reati commessi in attuazione di un unico piano. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso che chiarisce i criteri per il suo riconoscimento, sottolineando l’importanza del nesso logico e temporale tra le condotte illecite.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato con diverse sentenze per vari reati, presentava ricorso alla Corte di Cassazione avverso un’ordinanza della Corte d’Appello. L’ordinanza impugnata aveva negato l’applicazione del vincolo della continuazione tra tutti i reati, non riconoscendo quindi un unico disegno criminoso. In particolare, il giudice dell’esecuzione aveva già unificato alcuni dei reati, ma ne aveva esclusi altri a causa dell’ampio arco temporale intercorso e della mancanza di un collegamento evidente che potesse ricondurli a un’unica programmazione iniziale.
La Decisione della Corte e il concetto di disegno criminoso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le argomentazioni del ricorrente manifestamente infondate. La decisione si allinea alla consolidata giurisprudenza, richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 28659/2017), che ha fissato i criteri per desumere l’esistenza di una volizione unitaria. La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di effettuare una nuova valutazione dei fatti, prerogativa dei giudici di merito, ma di verificare la correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento impugnato. In questo caso, la motivazione è stata giudicata puntuale, chiara e priva di vizi.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha validato pienamente il ragionamento del giudice dell’esecuzione. La motivazione dell’ordinanza impugnata era solida nel distinguere le diverse condotte criminali. Per alcuni reati, l’esclusione dal disegno criminoso era giustificata da un “ampio arco temporale decorso rispetto agli altri fatti”. Per un altro reato, commesso a circa nove mesi di distanza dai precedenti, il giudice aveva correttamente evidenziato non solo lo “iato temporale”, ma anche “l’assenza di alcun nesso” che potesse legarlo agli altri illeciti.
Secondo la Cassazione, le censure del ricorrente si traducevano in una richiesta, non consentita in sede di legittimità, di una nuova valutazione del merito. Non sono emersi dal provvedimento impugnato difetti di motivazione, contraddittorietà o palesi illogicità. Di conseguenza, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: per il riconoscimento del disegno criminoso, non è sufficiente una semplice successione di reati, ma è necessaria la prova di un’unica programmazione iniziale. Il fattore temporale, pur non essendo l’unico elemento, assume un’importanza cruciale. Un significativo intervallo tra un reato e l’altro può costituire un forte indizio dell’assenza di tale programmazione, interrompendo il cosiddetto “vincolo della continuazione”. La decisione evidenzia come spetti all’imputato fornire elementi concreti a sostegno della sua tesi, poiché la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nell’analisi dei fatti.
Quando può essere escluso il riconoscimento di un unico disegno criminoso tra più reati?
Può essere escluso quando manca un nesso che lega i reati e, in particolare, quando intercorre un ampio arco temporale tra la commissione dei fatti. La Corte ha ritenuto che un intervallo di circa 9 mesi, unito all’assenza di altri elementi di collegamento, fosse sufficiente a interrompere il vincolo della continuazione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare i fatti per dimostrare l’esistenza di un disegno criminoso?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione opera in “sede di legittimità”, il che significa che il suo compito non è rivalutare i fatti del caso, ma solo verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti. Richiedere una nuova valutazione dei fatti porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Qual è la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento. In questo caso, la somma era di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4114 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4114 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME VIGEVANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/05/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione.
Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01).
Osservato che l’ordinanza impugnata, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha correttamente rilevato e giustificato con compiutezza e logicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso, accomunante tutti i reati indicati nell’istanza del ricorrente, osservando come i fatti di cui alle senten n. 1., 3. e 4. in sede esecutiva fossero già stati unificati come da ordinanza del * Tribunale di Bergamo del 14/11/2023, e che la medesima ordinanza avesse già escluso la medesinnezza del disegno criminoso con riferimento al rato giudicato con la sentenza sub 2., con motivazione (l’ampio arco temporale decorso rispetto agli altri fatti) condivisa e richiamata; quanto al fatto giudicato con la sentenza sub 5., il G.E. escludeva la possibilità di riconoscere il vincolo della continuazione con gli altri reati attes l’assenza di alcun nesso e lo iato temporale intercorso rispetto ai fatti precedenti (di circa 9 mesi);
Osservato che le censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità, nonché prospettano asseriti difetto o contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emergenti dal testo del provvedimento impugnato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
IrPresidenté