Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16815 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16815 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 18/07/1976
avverso l’ordinanza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato la
Corte di Appello di Perugia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, proposta nell’interesse di NOME NOME
applicazione della disciplina del reato continuato di cui all’art. 81 cod. pen. tra le s sentenze:
a) sentenza della Corte di Appello di Ancona, irrevocabile il 10/4/2024, per il re associativo ex art. 416 bis cod. pen. e per i fatti di estorsione e tentata estorsione in con
di cui residuavano da espiare anni 7 mesi 10 gg 3 di reclusione;
b) sentenza della Corte di Appello di Ancona, irrevocabile il 17/7/2018, per i reati di agli att. 73 e 74 DPR 309/90 commessi in concorso con altri, la cui pena era stata interament
espiata dopo un periodo di affidamento con esito positivo;
Rilevato avtA
che con il ricorso si deducè inosservanza ed erronea applicazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per non aver
giudice valutato, quali indici di sintomatici della prospettata continuazione, la circostanz l’associazione costituita a fine 2008 avesse tra i suoi obiettivi anche lo spaccio di stupefacen
artt. 73 e 74 DPR 309/90 – come risulta dalla originaria imputazione – dalla quale gli impu furono assolti per mancanza di prove e che i reati di cui alla seconda sentenza fossero st commessi dall’aprile 2014 ovvero subito dopo la fine del periodo di detenzione cautelare, quando la compagine si ricostituiva per la gestione illecita di stupefacenti, della quale sono s effettivamente ritenuti responsabili.
Evidenziato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate /in quanto il provvedimento ha adeguatamente motivato circa l’insussistenza del requisito del medesimo disegno criminoso stante il diverso contesto cronologico, la diversa indole dei reati-fine posti base delle due associazioni, la solo parziale sovrapponibilità della componente soggettiva queste ultime e la presenza di due distinti periodi di carcerazione intervenuti tra la commiss del primo e del secondo reato (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, COGNOME, Rv. 281375 – 01; Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 271569 – 01; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, COGNOME, Rv. 249930 – 01).
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6/3/2025