Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10726 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10726 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI 05FOJGO) nato il 28/03/1995
avverso l’ordinanza del 03/10/2024 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione.
Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto d individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria (cf Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01).
Osservato che l’ordinanza impugnata, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha correttamente rilevato e giustificato con compiutezza e logicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso, accomunante i reati giudicati con le due sentenze oggetto dell’istanza del ricorrente, relative a due rapine commesse a distanza di quasi tre mesi l’una dall’altra; il G.E. ha in particolare osservato come, pur fronte di un’omogeneità delle violazioni, dall’esame delle sentenze non emergesse alcun elemento unificante ulteriore rispetto al comune intento di perseguire in profitto, tale d suggerire l’esistenza di un’unica ideazione;
Considerato che consolidata è l’affermazione della radicale diversità dell’identità della spinta criminosa o del movente pratico (es. fine di lucro o di profitto) alla base di pluri violazioni della legge penale rispetto alla unicità del disegno criminoso richiesto per configurabilità del reato continuato.
Ritenuto del pari radicato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui all’ist incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza dell’assunto, irrilevante essendo, in difetto di tali dati sintomatici, il riferimento alla relativa contiguità cronologica degli addebiti od all’identità od analogia titoli di reato, indici, per lo più, di abitualità criminosa e di scelte di vita isp sistematica e contingente consumazione di illeciti piuttosto che di attuazione di un progetto criminoso unitario.
Preso atto che le censure, oltre a denunciare asserito difetto di motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato, attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.
Rilevato, in particolare, che il ricorrente non ha indicato alcun concreto elemento a sostegno della pretesa identità di disegno criminoso tra le diverse violazioni, intervenute ad una distanza di mesi l’una dall’altra, eludendo il nucleo centrale dei principi fin qui enuncia la necessità di una preventiva programmazione unitaria dei reati – quindi precedente al primo dei reati per i quali si chiede il riconoscimento del vincolo – almeno nella loro linea essenzia
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/02/2025