Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3726 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3726 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CONTRADA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato per il reato d cui all’art. 110 cod. pen. e 73 co. 1 e 4 d.P.R. 309/1990 (capo a), per avere illecitamente deten sostanza stupefacente del tipo hashish, per un totale di grammi 38,4 circa da cui potevano ricavarsi circa 385 dosi medie singole di sostanza e anno 1 di reclusione, e per il reato di all’art. 614 co. 4 cod. pen. (capo B).
Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazi in ordine alla mancata applicazione dell’istituto della continuazione ex art. 81 cod. pen.
L’identità del disegno criminoso, che caratterizza l’istituto disciplinato dall’art. 81, secondo, cod. pen., postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, ma non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato (Sez. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284420). Tale riconoscimento necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento d commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Al riguardo va inoltre ricordato ch l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di f rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (ad es. Sez. 1, n. 12936 de 03/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222), ed in proposito il percorso argomentativo della sentenza impugnata non soffre censura valorizzabile in questa sede.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che la detenzione di stupefacente a f spaccio è una condotta del tutto autonoma e separata dalla violazione di domicilio ai danni de COGNOME. Pertanto, ha ritenuto mancante il presupposto del medesimo disegno criminoso, necessario per applicare l’istituto della continuazione.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12/12/2025
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