Il Disegno Criminoso: Quando la Cassazione Dice No all’Unificazione dei Reati
L’istituto del disegno criminoso, o reato continuato, previsto dall’articolo 81 del codice penale, permette di unificare più reati commessi in esecuzione di un medesimo piano, con un trattamento sanzionatorio più favorevole. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una rigorosa dimostrazione di un’ideazione unitaria che preceda i singoli crimini. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini di questo istituto, negandone l’applicazione in un caso caratterizzato da significative differenze tra i fatti contestati.
I Fatti del Caso: Due Condanne Distinte
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un soggetto che aveva richiesto al giudice dell’esecuzione di applicare la disciplina della continuazione tra due diverse sentenze di condanna, entrambe divenute irrevocabili.
La prima condanna, emessa dal Tribunale di Padova, riguardava reati in materia di armi commessi nel giugno 2021. La seconda, pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria, concerneva reati analoghi, tra cui detenzione illegale di armi e ricettazione, commessi nel febbraio 2022.
L’imputato sosteneva che entrambi gli episodi criminali fossero parte di un unico contesto e, pertanto, dovevano essere unificati sotto il vincolo della continuazione. Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva però rigettato la richiesta, spingendo la difesa a presentare ricorso in Cassazione.
La Questione Giuridica e il concetto di disegno criminoso
Il nucleo della questione giuridica verteva sulla corretta interpretazione dei requisiti per il riconoscimento del disegno criminoso. Secondo la difesa, il giudice dell’esecuzione non aveva adeguatamente considerato gli elementi che, a suo dire, provavano l’inserimento dei due fatti in un medesimo programma delinquenziale. La Corte di Cassazione è stata quindi chiamata a verificare se la decisione del tribunale fosse legalmente corretta e adeguatamente motivata.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le doglianze manifestamente infondate. La motivazione della Corte si fonda su principi consolidati in giurisprudenza. In primo luogo, i giudici hanno ribadito che l’identità del disegno criminoso deve essere rintracciabile fin dalla commissione del primo reato. Non è sufficiente che i reati siano della stessa indole; è necessario dimostrare che siano stati concepiti come parte di un piano unitario fin dall’inizio.
Nel caso specifico, dall’analisi delle due sentenze emergevano differenze sostanziali che impedivano di ricondurre i fatti a un’unica matrice:
1. Modalità di Detenzione e Disponibilità: Le modalità con cui le armi erano detenute e la loro disponibilità erano significativamente diverse nei due episodi.
2. Provenienza e Natura delle Armi: Le armi oggetto dei due procedimenti avevano origini e caratteristiche differenti.
3. Distanza Temporale e Spaziale: I reati erano stati commessi a distanza di diversi mesi e in luoghi geograficamente molto distanti (Bagnoli di Sopra e Reggio Calabria).
Questi elementi, letti nel loro complesso, hanno portato la Corte a escludere l’esistenza di un'”ideazione unitaria”. Inoltre, la Cassazione ha sottolineato che il ricorso mirava, in realtà, a sollecitare una diversa e alternativa lettura dei fatti, un’operazione non consentita in sede di legittimità, dove il giudizio è limitato alla corretta applicazione della legge e non può estendersi a una nuova valutazione del merito.
Le Conclusioni: Criteri Rigorosi per la Continuazione
L’ordinanza in commento rafforza un principio fondamentale: il riconoscimento del disegno criminoso non può basarsi su mere congetture o sulla semplice somiglianza dei reati. È necessaria la prova concreta di un programma delinquenziale unitario, preesistente alla commissione dei singoli fatti. La presenza di significative discrepanze fattuali, come quelle relative a tempo, luogo e modalità operative, rappresenta un ostacolo insormontabile a tale riconoscimento. La decisione ribadisce, infine, i limiti del sindacato della Corte di Cassazione, che non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
Quando si può applicare la continuazione tra reati (art. 81 c.p.)?
La continuazione si può applicare solo quando è possibile dimostrare che un unico disegno criminoso, ovvero un piano unitario, esisteva già prima della commissione del primo reato della serie.
Quali elementi escludono l’esistenza di un unico disegno criminoso?
Secondo questa ordinanza, significative differenze relative al tempo e al luogo di commissione dei reati, alle modalità di detenzione delle armi, alla loro diversa disponibilità, provenienza e natura, sono elementi che escludono la presenza di un’ideazione unitaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni erano manifestamente infondate e, in parte, tendevano a sollecitare una nuova valutazione dei fatti, attività che non è consentita alla Corte di Cassazione, la quale si pronuncia solo sulla corretta applicazione della legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32548 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32548 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/03/2024 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richie COGNOME NOME di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto dei provvedimenti:
sentenza del GIP del Tribunale di Padova del 3/11/2022, irrevocabile il 6/11/2013, per i rea cui agli artt. 2 e 4, commi 1 e 2 lett. a), L. 895/1967 e 635 cod. pen., commessi a Bagnoli di Sopra il 14/6/2021;
sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 15/7/2022, irrevocabile il 11/1/2024, per i rea cui agli artt. 23, commi 3 e 4, L. 110/1975, 697 e 648 cod. pen., commessi a Reggio Calabria il 4/2/2022;
Rilevato che con il ricorso si deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 81 cod. evidenziando che il giudice dell’esecuzione non avrebbe considerato tutti gli elementi evidenziati difesa circa l’inserimento dei due fatti nell’ambito del medesimo contesto;
Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti in quanto dalla lettura attenta e sistematica delle due sentenze emerg significative differenze quanto alle modalità di detenzione e alla diversa disponibilità delle armi, di diversa provenienza e natura, e come ciò escluda che i due fatti siano il frutto di un’ideazione u (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01), ciò pure considerata la distanz tempo e i luoghi di commissione dei due fatti;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestament infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a esclu la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, riten congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’11/7/2024