Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 958 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 958 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da : avverso l’ordinanza del 15/07/2024 del TRIBUNALE di CATANIA
NOME nato a PATERNO’ il 06/11/1994 dato avviso alle parti;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catania in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 15 luglio 2024 rigettava l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME e tendente ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti giudicati con due sentenze di condanna emesse rispettivamente dal Tribunale di Catania il 3 giugno 2020 e dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania il 22 marzo 2016.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia, lamentando con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del medesimo disegno criminoso.
2.1 Rilevava il ricorrente come i fatti di cui alle sentenze di condanna fossero del tutto omogenei trattandosi di detenzione di illegale di armi e di porto di oggetti atti a offendere.
La circostanza che i reati siano stati commessi a circa due anni di distanza l’uno dall’altro non escluderebbe la sussistenza del medesimo disegno criminoso ben potendo trattarsi di persona adusa a camminare perennemente armata.
Secondo il ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto nell’impugnato provvedimento, sussisterebbero tutti gli elementi necessari per il riconoscimento della medesima volizione unitaria, stante la modalità della condotta, l’unicità del bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale e le condizioni di tempo e luogo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
1.1. Il provvedimento impugnato al fine di respingere l’istanza ha evidenziato, in
negativo, la distanza temporale fra i fatti, due anni circa, e l’assoluta disomogeneità delle condotte, l’una di detenzione di un’arma da fuoco e l’altra di porto di oggetto atto a offendere.
Inoltre, ha stigmatizzato la mancata allegazione da parte del condannato, cui pacificamente gravava il relativo onere, di elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta, tali da superare gli aspetti contrari evidenziati.
Come da costante insegnamento di questa Corte, in tema di esecuzione, incombe sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina della continuazione l’onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere. (Sez. 3, Sentenza n. 17738 del 14/12/2018 Rv. 275451)
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME