Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8089 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8089 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TUTTI NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/02/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 09 febbraio 2023 la Corte di assise di appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza formulata da NOME COGNOME di riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze di condanna, una relativa a varie estorsioni commesse tra settembre 1998 e dicembre 1999 e l’altra relativa ad un delitto di omicidio commesso il 26/09/1998, nel medesimo territorio.
La Corte di assise di appello ha ritenuto non potersi riconoscere l’unicità di disegno criminoso tra tali reati per l’assenza di elementi, diversi dalla mera appartenenza al RAGIONE_SOCIALE, che evidenziassero l’unicità del disegno criminoso, in particolare essendo state le estorsioni commesse avvalendosi della forza intimidatrice del predetto RAGIONE_SOCIALE, ed essendo stato l’omicidio, invece, da lui commesso per eliminare un responsabile dell’uccisione del proprio fratello, avvenuto nel 1998 nell’ambito di una faida che contrapponeva il RAGIONE_SOCIALE COGNOME al RAGIONE_SOCIALE COGNOME per il controllo del traffico di droga. La volontà di uccidere i responsabili dell’omicidio del fratello doveva ritenersi estemporanea e ricollegata solo a propositi di vendetta, non riconducibile perciò alla scelta di adesione all’associazione criminale, da cui discendeva il disegno criminoso di commettere estorsioni per conto dell’associazione stessa. La mera scelta di aderire a quest’ultima non comporta l’identità di disegno criminoso, non potendo tale identità essere ravvisata nella mera scelta di vita all’insegna dell’illegalità, ma richiedendo un nucleo di almeno iniziale determinazione alla commissione di ciascuno dei reati per i quali si chiede il riconoscimento della continuazione.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo con il quale deduce la manifesta illogicità della motivazione, con violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.
La Corte di appello, nel respingere l’istanza, ha omesso di valutare tutti i moventi dell’omicidio. Dalla motivazione della sentenza di merito emerge che la volontà di vendicare l’uccisione del fratello non era l’unico movente, bensì i collaboratori di giustizia avevano affermato che l’omicidio venne deciso al fine di riaffermare l’egemonia del RAGIONE_SOCIALE sul territorio di Torre del Greco. Tale omicidio si ricollegava, quindi, alla faida in corso da tempo tra i due RAGIONE_SOCIALE, e i giudici avrebbero dovuto valutare la possibilità di ritenere la partecipazione alla guerra di camorra, finanziata con i proventi delle estorsioni, come una anticipata ideazione di un programma criminoso volto ad eliminare tutti i soggetti collegati al RAGIONE_SOCIALE concorrente. A tal fine, la Corte di assise di appello avrebbe dovuto
individuare la data di ingresso del COGNOME nell’associazione criminosa, per stabilire la sua partecipazione all’ideazione di commettere omicidi nell’ambito di detta faida e di finanziare la stessa mediante le estorsioni. L’ordinanza impugnata non ha neppure valutato che il COGNOME, avendo lui stesso deciso l’immediata risposta omicidiaria all’uccisione del fratello, palesemente ricopriva un ruolo apicale all’interno della consorteria, e non era un mero esattore.
La motivazione è, inoltre, manifestamente illogica laddove esclude la continuazione per la eterogeneità dei reati, richiamando giurisprudenza di legittimità sul punto, ma omettendo di considerare che la medesima giurisprudenza esclude che la mera eterogeneità degli stessi imponga di escluderla, se è accertata la sussistenza di un unico disegno criminoso. In questo caso l’omicidio, benché eterogeneo rispetto alle estorsioni, si colloca nel medesimo contesto spazio-temporale ed è finalizzato a rafforzare la medesima associazione criminosa, elementi sintomatici dell’essere tali reati sorretti da un unico disegno criminoso.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
1.1. GLYPH L’ordinanza GLYPH impugnata GLYPH risulta GLYPH ampiamente GLYPH motivata, GLYPH con argomentazioni logiche e non contraddittorie.
Risulta in particolare corretta, in quanto conforme ai consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, l’affermazione che la partecipazione ad un’associazione criminale non dimostra la sussistenza della continuazione con tutti i reati-fine astrattamente riconnpresi nelle sue attività , ed in particolare con quelli non programmati o programmabili dall’inizio perché legati ad eventi occasionali o contingenti. L’ordinanza impugnata non ha ravvisato tale originaria programmazione, da parte del ricorrente, tra i reati a cui si riferisce la richiesta di applicazione della continuazione, in quanto l’omicidio era finalizzato a vendicare la morte del fratello, uccidendo il soggetto che egli riteneva avesse agevolato la fuga degli assassini. A conferma di tale programmazione estemporanea l’ordinanza cita il fatto, esplicitato dalla sentenza di merito, che il COGNOME chiese al capo del proprio RAGIONE_SOCIALE di appartenenza il permesso di commettere tale omicidio, e lo commise solo dopo che questi dette il suo permesso e mise a disposizione il gruppo di fuoco solitamente impiegato per simili delitti.
1.2. Il ricorso non si confronta adeguatamente con questa motivazione, che individua, nel COGNOME, il solo movente della vendetta. Tale motivazione è invece logica, in quanto il fatto che egli abbia dovuto chiedere il permesso del capo del sodalizio criminoso per procedere nell’azione dimostra, come ritenuto dal provvedimento impugnato, che tale omicidio non era stato inizialmente programmato tra le attività del RAGIONE_SOCIALE e neppure si collocava nell’ambito della faida in corso, ma venne deciso solo estemporaneamente, pur valutando la sua utilità con riferimento a quest’ultima. Risulta, quindi, infondata e irrilevante la richiesta del ricorrente di individuare la data del suo ingresso nell’associazione criminosa, per verificare se sin da allora egli aderiva anche al programma criminoso di commettere omicidi, avendo le due sentenze di merito già accertato che il COGNOME aveva il compito, all’interno del sodalizio, solo di commettere le estorsioni, e che l’uccisione di un responsabile dell’omicidio del fratello fu una sua decisione estemporanea, addirittura estranea rispetto ai programmi criminosi del sodalizio, tanto che dovette essere specificamente autorizzata dal suo capo e necessitò dell’intervento di un “gruppo di fuoco”, non essendo il COGNOME, evidentemente, dedito a commettere tale tipo di delitto.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente stabilito che «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074). L’ordinanza impugnata ha applicato correttamente tale principio, laddove ha affermato che l’estemporaneità del delitto di omicidio, come motivatamente ritenuta, è sufficiente per escludere la sussistenza della invocata unicità del disegno criminoso.
Il ricorso, peraltro, non indica alcun elemento ulteriore, rispetto alla contiguità spazio-temporale e alla mera appartenenza del ricorrente all’associazione criminosa dai cui membri venne commesso il delitto, che dimostri l’originaria e unitaria programmazione, da parte sua, sia delle estorsioni come reato-fine dell’associazione sia dell’omicidio in questione. L’ordinanza, invece, spiega in modo logico e non contraddittorio che tali elementi, di per sé
non sufficienti per dimostrare l’unicità dell’originario disegno criminoso di t delitti, sono contrastati dalla non plausibilità e dalla mancanza di prova d loro unica ideazione, per l’occasionalità con cui è sorta la volontà di vendica morte del fratello. Il ricorso mira, di fatto, ad ottenere da questa Cort diversa valutazione degli elementi su cui si fonda la decisione impugnata. deve sempre ricordare, invece, che «In tema di controllo sulla motivazione, al Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo d sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compi nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronunc portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentati che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’ester ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al test provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell’intellet costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato d legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parame valutativi da cui essa è “geneticamente” informata, ancorché questi sia ipoteticamente sostituibili da altri» (Sez. U., n. 12 del 31/05/2000 Rv. 2162 Esula, pertanto, dai poteri di questa Corte la formulazione di una dive valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, in qua il giudizio di legittimità può riguardare solo la verifica dell’iter argomen esposto nel provvedimento impugnato, accertando se esso dia conto adeguatamente delle ragioni di quella decisione.
Nel presente caso la motivazione risulta completa, adeguata, non illogica non contraddittoria, nonché corretta alla luce dei consolidati prin giurisprudenziali in tema di continuazione tra reati. Non vi sono, quindi, rag per il suo annullamento.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertan essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spe processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 13 ottobre 2023
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Il Consigliere estensore