Medesimo Disegno Criminoso: La Cassazione Chiarisce i Requisiti per la Continuazione
L’istituto della continuazione nel reato, disciplinato dall’articolo 81 del codice penale, è uno strumento fondamentale per garantire un trattamento sanzionatorio equo a chi commette più violazioni della legge penale in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una rigorosa dimostrazione della sussistenza di un piano unitario fin dall’origine. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini di questo istituto, chiarendo che la sola vicinanza temporale tra i reati non è sufficiente a provarne l’esistenza.
I Fatti del Caso: Un Reato Isolato e un’Attività Sistematica
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda la richiesta di un condannato di vedere applicata la disciplina della continuazione tra due diverse vicende penali. La prima era una condanna per un singolo episodio di spaccio di lieve entità (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990), commesso nel settembre 2014. La seconda riguardava una serie di reati ben più gravi, tra cui l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990) e diversi episodi di spaccio, commessi in un arco temporale compreso tra marzo 2015 e agosto 2019.
Il ricorrente sosteneva che il primo reato, avvenuto solo sei mesi prima dell’inizio dell’attività delittuosa successiva, dovesse essere considerato parte dello stesso contesto criminale, chiedendo quindi l’applicazione del più favorevole regime della continuazione.
Il Cuore della Questione: La Prova del Medesimo Disegno Criminoso
La richiesta è stata rigettata sia dal giudice dell’esecuzione che, in ultima istanza, dalla Corte di Cassazione. Il punto centrale della decisione ruota attorno alla definizione e alla prova del medesimo disegno criminoso. Secondo la giurisprudenza consolidata, richiamata anche dalle Sezioni Unite, non è sufficiente che i reati siano simili o commessi a breve distanza di tempo. È indispensabile dimostrare che, fin dal momento della commissione del primo reato, esistesse un piano preordinato volto alla realizzazione di tutti i delitti successivi.
Nel caso di specie, i giudici hanno evidenziato una netta differenza tra le due condotte: il primo reato è stato qualificato come “estemporaneo”, ovvero un episodio isolato e occasionale. I reati successivi, al contrario, erano caratterizzati dalla “sistematicità” tipica di un’attività criminale organizzata e strutturata, come quella di un’associazione a delinquere.
La Decisione della Corte e il concetto di medesimo disegno criminoso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno confermato la correttezza della decisione del giudice dell’esecuzione, sottolineando come dagli atti non emergesse alcun elemento per affermare che il primo episodio fosse parte di un programma criminale più ampio, già delineato nel 2014.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine: l’unicità del disegno criminoso deve essere una deliberazione originaria, non una valutazione a posteriori. La distanza temporale di sei mesi, pur non essendo enorme, non può da sola colmare l’assenza di prove concrete di un piano unitario. La diversità nelle modalità di commissione – un fatto isolato contro un’attività organizzata – è stata considerata un elemento decisivo per escludere la continuazione. La Corte ha inoltre specificato che il ricorso si limitava a proporre una lettura alternativa dei fatti, senza evidenziare vizi logici o giuridici nella motivazione del provvedimento impugnato, un approccio non consentito in sede di legittimità.
Le Conclusioni
Questa pronuncia rafforza un importante principio per la difesa penale: per ottenere il riconoscimento della continuazione, non basta appellarsi alla logica o alla prossimità temporale. È onere del richiedente fornire elementi concreti che dimostrino come ogni singolo reato fosse un tassello di un mosaico criminale ideato fin dall’inizio. In assenza di tale prova, reati distinti, anche se simili, verranno giudicati e sanzionati in modo autonomo, con conseguenze notevolmente più severe per il condannato.
È sufficiente una breve distanza temporale tra due reati per riconoscere il medesimo disegno criminoso?
No. Secondo la Corte, la sola vicinanza temporale (in questo caso sei mesi) non è sufficiente a dimostrare un medesimo disegno criminoso se non emergono altri elementi che provino una programmazione unitaria e originaria di tutti gli episodi delittuosi.
Cosa deve essere provato per ottenere l’applicazione della continuazione tra reati?
Deve essere provato che l’identità del disegno criminoso sia rintracciabile sin dalla commissione del primo reato. È necessario dimostrare che tutti i reati sono il frutto di un’unica e originaria programmazione, e non episodi distinti o nati da decisioni successive.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le doglianze erano manifestamente infondate. Il provvedimento impugnato aveva già motivato adeguatamente sul perché non sussistesse un unico disegno criminoso, e il ricorso si limitava a sollecitare una diversa lettura dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1404 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1404 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 02/07/2025 del TRIBUNALE di Foggia dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il Tribunale di Foggia, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di NOME COGNOME di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Lecce il 5 novembre 2014, irrevocabile il 27 maggio 201i, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990, commesso il 29 settembre 2014 a Trinitapoli, e della pronuncia emessa dal GIP del Tribunale di Bari il 21 maggio 2021, riformata dalla Corte di appello di Bari e irrevocabile il 22 giugno 2023, in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. 309 del 1990, commessi a Trinitapoli tra il mese di marzo 2015 e il mese di agosto 2019;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod proc. pen. quanto all’omessa considerazione che il primo reato Ł stato commesso a soli sei mesi dal primo dei successivi e che si tratta di fatti che rientrano nel medesimo contesto;
Ritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha correttamente e adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali – oltre alla distanza temporale di sei mesi- non emerge alcun elemento dal quale si possa desumere che tutti gli episodi e il reato associativo siano il frutto di una unica e originaria programmazione quanto, piuttosto, come evidenziato con il riferimento alle diverse modalità di commissione, risulta che il primo fatto Ł da ritenersi estemporaneo rispetto a quelli successivi, che sono caratterizzati dalla sistematicità delle condotte(cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso Ł inammissibile in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell’ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento
Ord. n. sez. 17598/2025
CC – 04/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
impugnato;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME