Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32878 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32878 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME (CUI 05EVCO2) nato a CROTONE il DATA_NASCITA Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
avverso l’ordinanza del 18/09/2024 della Corte d’appello di Catanzaro lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 settembre 2024 la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, presentata nell’interesse di NOME COGNOME, di riconoscimento del vincolo della continuazione tra il delitto di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e quello di illecita detenzione, a fine di spaccio, di sostanza stupefacente, giudicati, rispettivamente, con la sentenza n. 1532/2021 emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, irrevocabile il 26 ottobre 2022, e con quella n. 598/2014 emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Busto Arstizio, irrevocabile dall’8 luglio 2015.
Collocandosi l’episodio di illecita detenzione a fine di spaccio nell’anno 2014 e risultando accertata la partecipazione del ricorrente all’associazione dedita al narcotraffico dal 2008 al 2012, la Corte di appello non ha ritenuto sussistente, intercorsi due anni tra la cessazione della prima condotta e la consumazione della seconda, l’unicità della deliberazione criminosa, perchØ non sufficiente la sola identità della tipologia dei reati.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione NOME NOME, per mezzo dei propri difensori, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, articolando un unico motivo, con il quale eccepisce erronea applicazione della legge penale in punto di valutazione delle sentenze, e manifesta illogicità della motivazione in relazione al tempo di commissione dei reati.
Il ricorrente ritiene che la collocazione temporale della condotta associativa tra gli anni 2008-2012 sia errata, dovendosi ritenere che la sua partecipazione al sodalizio si sia protratta anche successivamente, e che, di conseguenza, l’episodio di detenzione a fine di spaccio debba collocarsi nell’ambito della prima condotta.
Ciò sulla base dell’assenza, negli atti processuali, di un riferimento temporale alla
chiusura del rapporto instaurato tra il condannato e l’associazione; del numero esiguo di intercettazioni utilizzate nel processo, risalenti solo agli anni 2011-2012, su cui Ł stato fondato il dato temporale di partecipazione del ricorrente all’associazione; dell’indeterminatezza del concetto di appartenenza , che non può escludere che la partecipazione sia proseguita; della contestazione del reato associativo, per altri partecipi dell’associazione, sino all’anno 2016.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
2. Giova richiamare il consolidato principio di diritto per il quale «in tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso, caratterizzante l’istituto disciplinato dall’art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l’opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una AVV_NOTAIO propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, COGNOME, Rv. 266615; Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420).
A ciò, va aggiunto che «l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento Ł sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione» (Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, COGNOME, Rv. 254006-01; Sez. 4, n. 25094 del 13/06/2007, COGNOME, Rv. 237014-01; Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275222-01; Sez. 4, n. 10366 del 28/05/1990, COGNOME, Rv. 184908-01).
In ossequio a tali principi, il giudice dell’esecuzione ha escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso sulla base del fatto che l’episodio di cessione di sostanza stupefacente Ł avvenuto nel 2014, ossia a due anni di distanza dall’accertata partecipazione del ricorrente all’associazione (accertamento che riguarda il periodo 2008 – 2012).
In termini del tutto congrui Ł stata ritenuta non decisiva la circostanza che la contestazione per gli altri partecipi del sodalizio ha ricoperto un piø vasto arco temporale.
Nonostante la comune tipologia dei reati di interesse, anch’esso elemento privo di decisività, data la specificità della fattispecie, non Ł stata ritenuta esistente una spinta volitiva unitaria.
Va osservato, peraltro, che con il ricorso il ricorrente adduce elementi mediante i quali tende, non già, ad assolvere l’onere di allegazione di quegli elementi sintomatici da cui desumere la programmazione iniziale ed unitaria delle condotte (cfr. Sez. 1, n. 2298 del 25/11/2009, dep. 2010, Marianera, Rv. 245970-01), bensì a suggerire una diversa valutazione degli elementi su cui si basa la sentenza di condanna per il delitto associativo passata in giudicato, ossia la contestazione della partecipazione del ricorrente all’associazione limitatamente agli anni 2008-2012, al fine di sostenere che, poichØ basata su dati errati (il riferimento Ł alla nozione di appartenenza e all’insufficienza delle intercettazioni utilizzate e delle indagini effettuate nell’ambito del primo procedimento), quella partecipazione Ł proseguita oltre il termine finale indicato, al punto da ricomprendere il successivo episodio di cessione illecita, che sarebbe «sfuggito» alla prima indagine.
Il ricorso Ł, pertanto, inammissibile, da un lato, per l’insindacabilità, in sede di
legittimità, della valutazione operata dal giudice di merito se sorretta da congrua motivazione, dall’altro, per la manifesta insostenibilità della tesi difensiva che, in concreto, lamenta la mancata applicazione della continuazione giungendo a invocare una sorta di rivisitazione dell’accertamento ormai coperto da giudicato.
A tale ultimo proposito, va ribadito che «in sede esecutiva non Ł consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato, anche quando il “tempus commisi delicti” non sia precisamente indicato nell’imputazione» (Sez. 1, n. 25219 del 20/05/2021, Piacenti, Rv. 281443 – 01).
A maggior ragione, tale operazione deve ritenersi preclusa nel caso in cui il capo di imputazione contenga l’esatta delimitazione temporale dell’imputazione.
Alla luce i quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 16/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME