Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15685 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15685 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME nato in ALBANIA il 20/12/1991 avverso l’ordinanza del 23/01/2025 del GIP TRIBUNALE di Viterbo lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME; ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23 gennaio 2025 il Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di NOME COGNOME di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:
sentenza del 20 marzo 2023 della Corte d’appello di Bologna, per reato di cui all’art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Rimini e Misano Adriatico fino al 2 agosto 2022;
sentenza del 15 maggio 2024 del Tribunale di Viterbo, per due reati di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, commessi in Viterbo il 4 ottobre 2023;
In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, evidenziando in particolare che gli stessi erano stati commessi ad ampia distanza temporale l’uno dall’altro, nonchØ in luoghi diversi, per cui doveva ritenersi che quelli commessi successivamente fossero frutto di una nuova pulsione delinquenziale.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la diversità di luoghi di commissione dei reati Ł soltanto casuale ed Ł stata determinata dalla circostanza che il condannato, dopo aver scontato in un primo tempo custodia in carcere, era stato posto poi agli arresti domiciliari a Viterbo dove ha ripreso l’attività delinquenziale; la distanza
temporale Ł solo apparente, perchØ in realtà il ricorrente Ł stato detenuto in carcere dal 2 agosto 2022 al 27 giugno 2023 e poi agli arresti domiciliari dal 28 giugno 2023 al 18 ottobre 2023 per cui ha ripreso a delinquere già in regime di domiciliari; l’unico disegno criminoso si doveva dedurre dalla medesima indole dei reati in questione e dal bisogno di reperire risorse finanziarie necessarie per soddisfare le proprie esigenze di vita.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
L’ordinanza ha motivato il rigetto dell’istanza di continuazione sulla base della ampia differenza dei luoghi e dei tempi di commissione dei reati (piø di trecento chilometri ed un anno e due mesi di distanza).
Il ricorso deduce che la distanza temporale Ł solo apparente, perchŁ il ricorrente Ł stato detenuto per tutto il tempo intercorso tra il primo ed il secondo reato, e che la distanza spaziale Ł derivata da una circostanza puramente casuale non dipendente dalla volontà del ricorrente, ma l’argomento Ł infondato, perchŁ la detenzione intermedia, pur se non Ł ostativa alla possibilità di individuare una volizione unitaria (Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, COGNOME, Rv. 276842 – 01; v., inoltre e per tutte, Sez. 6, n. 49868 del 06/12/2013, COGNOME, Rv. 258365 – 01), non azzera la distanza temporale, che resta un parametro di valutazione dell’esistenza o meno di una volizione unitaria, e comporta, peraltro, anche il riconoscimento dell’esistenza di una controspinta psicologica a delinquere derivante dall’arresto o dalla condanna (Sez. 4, n. 20169 del 06/03/2007, COGNOME, Rv. 236610), mentre la distanza spaziale non in modo manifestamente illogico Ł stata ritenuta essere un parametro di valutazione dell’esistenza o meno di una unica volizione unitaria perchØ la possibilità di reperire quantità così consistenti di stupefacenti, quali quelli di cui ha avuto la disponibilità il condannato (nei reati commessi a Rimini il ricorrente Ł stato condannato per la detenzione di 113,65 grammi di cocaina ed in quelli di Viterbo anche per la detenzione di 184,37 grammi di cocaina), dipende anche dalla possibilità di riuscire a rinvenire sul luogo (attesi limiti agli spostamenti che caratterizzano un soggetto agli arresti domiciliari) dei canali di fornitura della merce, che il ricorrente non poteva aver già immaginato di essere in grado di procurarsi in Viterbo quando commetteva gli stessi reati in Romagna.
Il ricorso deduce che i reati erano della medesima tipologia, circostanza da cui si doveva desumere l’esistenza di un unico disegno criminoso, ma l’argomento Ł infondato, perchŁ, pur se l’identità dell’indole Ł senz’altro uno dei parametri di valutazione della decisione di cui all’art. 671 cod. proc. pen., pur tuttavia, esso non illogicamente Ł stato ritenuto subvalente nella motivazione dell’ordinanza impugnata rispetto agli altri indici astratti sopra citati di esistenza o meno del medesimo disegno criminoso che si ricavavano dal caso in esame.
Il ricorso deduce che i reati oggetto dell’istanza sono stati entrambi ispirati dalla necessità di procurarsi risorse economiche per i propri bisogni di vita, ma l’argomento Ł manifestamente infondato, perchŁ la programmazione unitaria di cui all’art. 81 cod. pen. non può essere desunta sulla sola base della spinta a delinquere, tanto piø se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati; Sez., 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, n.m.; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, COGNOME, Rv. 246838).
In definitiva, il ricorso Ł infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME