Disegno Criminoso: la Cassazione Fa Chiarezza sul Vincolo della Continuazione
L’ordinanza n. 12449/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla differenza tra un disegno criminoso unitario e una semplice tendenza a delinquere. La Corte ha escluso la possibilità di applicare il beneficio della continuazione tra reati commessi a più di due anni di distanza, sottolineando come il fattore tempo sia un elemento cruciale per valutare l’unicità del piano delittuoso. Analizziamo insieme questa decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Continuazione
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo condannato per un reato commesso nel 2022. L’imputato chiedeva ai giudici di riconoscere il cosiddetto ‘vincolo della continuazione’ con altri reati da lui commessi nel 2020 e già definiti con una precedente sentenza. Riconoscere tale vincolo avrebbe significato considerare tutti i reati come parte di un unico piano, con conseguente applicazione di una pena complessivamente più lieve. La difesa sosteneva, infatti, che tutti i fatti delittuosi fossero riconducibili a un medesimo disegno criminoso.
La Decisione della Corte: Il Fattore Tempo Esclude il Disegno Criminoso
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno confermato la decisione della Corte d’Appello, la quale aveva già negato la sussistenza di un unico disegno criminoso. L’elemento decisivo è stato il considerevole lasso di tempo, superiore a due anni, intercorso tra i diversi episodi criminali. Secondo la Corte, una tale distanza temporale rende implausibile l’esistenza di un’originaria e unitaria deliberazione criminosa che abbracci tutti i reati.
Le Motivazioni: La Differenza tra Disegno Criminoso e Propensione a Delinquere
La Corte Suprema ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale del diritto penale. L’identità del disegno criminoso presuppone che l’agente si sia rappresentato fin dall’inizio e abbia deliberato unitariamente una serie di condotte criminali collegate tra loro da un fine comune. Non è necessario che ogni dettaglio sia pianificato, ma le linee essenziali del progetto devono essere state tracciate a priori.
Questa situazione è nettamente diversa dal ‘programma di vita delinquenziale’. Quest’ultimo si verifica quando un soggetto compie un numero indeterminato di reati, anche dello stesso tipo, senza una deliberazione preventiva, ma cogliendo le varie occasioni che si presentano. In questo caso, non emerge un piano unitario, ma piuttosto una generale propensione alla devianza e all’illegalità, che si manifesta di volta in volta. La distanza temporale tra i fatti, in questo contesto, è un forte indicatore che si tratta di episodi distinti e non delle tappe di un unico piano.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
La decisione in esame chiarisce che il beneficio della continuazione non può essere concesso in modo automatico solo perché i reati sono simili. È necessario dimostrare, con elementi concreti, che essi sono frutto di una programmazione unitaria iniziale. Un lungo intervallo di tempo tra un reato e l’altro costituisce un ostacolo quasi insormontabile per tale dimostrazione, facendo propendere i giudici per l’ipotesi di reati autonomi, frutto di decisioni separate. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, vedendo sfumare la possibilità di uno sconto di pena.
Perché è stato respinto il ricorso per il riconoscimento del disegno criminoso?
Il ricorso è stato respinto perché la Corte ha ritenuto che l’assenza di elementi a sostegno di un’originaria deliberazione criminosa e il notevole lasso di tempo (oltre due anni) tra i reati escludessero l’esistenza di un unico disegno criminoso.
Qual è la differenza tra ‘disegno criminoso’ e ‘programma di vita delinquenziale’ secondo la Corte?
Il ‘disegno criminoso’ implica che l’agente abbia preventivamente pianificato e deliberato una serie di reati teleologicamente connessi. Il ‘programma di vita delinquenziale’, invece, si ha quando una persona commette un numero indeterminato di reati non previamente deliberati, rivelando una generale propensione alla devianza che si concretizza nelle varie occasioni.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12449 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12449 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME CODICE_FISCALE CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso di RAGIONE_SOCIALE che deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati con la sentenza impugnata – art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 commessi in Loano il 25/04/2022 e quelli già giudicati con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. e commessi nel 2020, è inammissibile per manifesta infondatezza.
La corte territoriale ha reso una motivazione congrua laddove ha escluso il medesimo disegno criminoso stante l’assenza di elementi per ritenere l’originaria deliberazione criminosa tra reati commessi a distanza di oltre due anni. Si tratta di una motivazione logica e corretta in diritto tenuto conto che è principio affermato da questa Corte quello secondo cui l’identità del disegno criminoso postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose teleologicamente connesse, seppure non elaborate nei loro particolari, bensì nelle sole linee essenziali; l’identità del medesimo disegno criminoso si distingue, poi, dal programma di vita delinquenziale che ricon -e laddove l’agente realizza un numero indeterminato di reati, seppure dello stesso tipo, ma non identificabili a priori nelle loro principali coordinate e non previamente deliberat rivelando una generale propensione alla devianza che si concretizza di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità del caso (Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896; Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052; Sez. 1, n. 6553 del 13/12/1995, dep. 1996, Bagnara, Rv. 203690).
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024
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Il Presidente