Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41460 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41460 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MELEGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa il 29/04/2024 dal Tribunale di Pavia e con la quale NOME COGNOME – imputata del reato previsto dagli artt.56 e 624 cod.pen. – era stata condannata alla pena di mesi cinque di reclusione ed € 200,00 di multa.
La Corte ha premesso che la valutazione di penale responsabilità si fondava su un adeguato quadro probatorio, con specifico riferimento alla testimonianza dell’addetto alla sicurezza del supermercato al cui interno l’imputata aveva tentato di sottrarre la merce descritta nell’atto di esercizio dell’azione penale.
La Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello con il quale la difesa aveva richiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione rispetto ad altri reati già giudicati con sentenze definitive; ritenendo che tali precedenti non fossero espressione di un unitario disegno criminoso ma di una vera e propria abitualità delinquenziale, in relazione al quale alcun rilievo poteva essere riconosciuto all’identità del soggetto passivo, ovvero la RAGIONE_SOCIALE; ha altresì rigettato il motivo di appello inerente al trattamento sanzioNOMErio, ritenuto congruo anche alla luce del riconoscimento della contestata recidiva.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine all’applicazione dell’istituto della continuazione.
Ha dedotto che l’imputata aveva riportato quattro condanne definitive per fatti di analoga oggettività giuridica, nell’ambito delle quali era stata riconosciuta tanto la continuazione interna quanto quella esterna, alla luce della vicinanza temporale degli episodi, delle modalità delle condotte e dell’identità della parte offesa; ha quindi dedotto che la Corte territoriale avrebbe immotivatamente disatteso le conclusioni contenute nelle predette sentenze di merito in ordine alla sussistenza di un unitario disegno criminoso.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Il ricorso è infondato.
5. Va rilevato, in ordine al profilo di diritto sotteso all’unico motivo di impugnazione, che – in tema di applicazione della continuazione – l’identità del disegno criminoso, che caratterizza l’istituto discipliNOME dall’art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l’opzione del medesimo a favore della commissione di un numero non predetermiNOME di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615); discendendone quindi che la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l’unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l’istituto della continuazione (Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896; Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Qomiha, Rv. 284420).
c ì i Ricorda 0.0 · anche che l’esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l’esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici, purché significativi (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652).
6. Nel caso di specie, la Corte territoriale si è adeguatamente raffrontata con i predetti principi, ritenendo che le reiterate condotte di sottrazione o tentata sottrazione di merce presso un esercizio commerciale non potessero ritenersi espressive di un unitario e predetermiNOME disegno criminoso bensì ,f n JP n -smanifestazione di GLYPH scelt4di vita delinquenziale, anche considerando il lasso di tempo significativo nell’ambito delle quali sono stati commessi tutti i reati giudicati nelle sentenze prodotte dalla difesa (dal 2019 al 2022); evidenziando che non può riconoscersi alcuna valenza vincolante alla diversa conclusione cui sono giunte, sul punto, tre delle sentenze indicate dalla difesa stessa.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18 novembre 2025
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