Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1863 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1863 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia del 15/07/2025
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Foggia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX rivolta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di cinque sentenze irrevocabili di condanna, di seguito
indicate:
sentenza del Tribunale di Foggia del 23 settembre 2021, irrevocabile dal 5 ottobre 2022, per il delitto di furto con strappo, commesso il 5 settembre 2020;
sentenza della Corte di appello di Bari del 6 aprile 2022, irrevocabile dal 24 maggio 2023, per i delitti di furto in abitazione ed evasione, commessi il 24 settembre 2012;
sentenza della Corte di appello di Bari del 23 marzo 2023, irrevocabile dal 7 dicembre 2023, per i delitti di rapina e lesione personale, commessi il 14 gennaio 2018;
sentenza della Corte di appello di Bari del 30 marzo 2023, irrevocabile dal 20 dicembre 2023, per due rapine, commesse il 17 agosto e il 17 settembre 2021;
sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia del 14 febbraio 2022, irrevocabile dal 12 marzo 2025, per i delitti di evasione, resistenza a pubblico ufficiale, lesione personale, commessi il 5 ottobre 2021.
Avverso il provvedimento XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo, con cui ha eccepito l’assenza di motivazione in ordine al dedotto stato di tossicodipendenza, che lo affligge dal 2015, evidenziando che i delitti per cui ha riportato condanna, omogenei e perpetrati in un arco temporale ravvicinato, erano dettati dalla necessità di procurarsi risorse da destinare all’acquisto dello stupefacente.
1. Il ricorso Ł infondato
Occorre premettere che, in tema di continuazione, l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento Ł sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222 – 01).
In ossequio alla giurisprudenza costante, «in tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione nel valutare l’unicità del disegno criminoso non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico ma generale» (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Qualora l’applicazione della disciplina del reato continuato sia invocata dal condannato in sede di esecuzione, grava sull’instante l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità o analogia dei titoli di reato, indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, COGNOME, Rv. 247356 – 01).
Il giudice dell’esecuzione, conformandosi alle indicazioni giurisprudenziali, ha ritenuto indimostrata l’unicità del disegno criminoso in ragione dell’ampio arco temporale in cui sono stati commessi i fatti oggetto delle condanne, tra loro intervallati da diversi anni di distanza, senza che sia stata dedotta «qualsivoglia prova» di un’unica progettazione e risoluzione volitiva.
A fronte delle predette argomentazioni, il ricorrente insiste sulla omogeneità delle violazioni, riconducibili al bisogno del condannato di procurarsi risorse economiche per fronteggiare lo stato di tossicodipendenza, di cui lamenta l’omessa valutazione.
Ora, la mera allegazione dello stato di tossicodipendenza, secondo l’univoca interpretazione della disposizione di cui all’art. 671, comma 1, cod. proc. pen., Ł in sØ insufficiente a giustificare l’accertamento richiesto, posto che la previsione richiamata «non stabilisce una presunzione “iuris tantum” circa la sussistenza della unicità del disegno criminoso relativamente ai reati che servono all’approvvigionamento di droga o, comunque, di denaro per acquistarla» (Sez. 1, n. 49653 del 03/10/2014, NOME, Rv. 261271 – 01; conforme, tra le altre, Sez. 6, n. 22553 del 29/03/2017, COGNOME, Rv. 270391 – 01).
Secondo principi consolidati, lo stato di tossicodipendenza deve essere preso in esame, per apprezzare l’unicità del disegno criminoso, esclusivamente con riguardo a reati che siano collegati a tale stato, sempre che ricorrano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, COGNOME, Rv. 261490 – 01; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, COGNOME, Rv. 275420 – 01)
Il ricorrente indica genericamente la tossicodipendenza quale stimolo alla perpetrazione dei diversi reati, ma non evidenzia specifiche emergenze rivelatrici di una programmazione criminosa che superi la scelta di vita sottesa alla predetta condizione. Non va trascurato che l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. era rivolta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra delitti commessi nell’arco di nove anni, tra il 2012 e il 2021, i piø risalenti dei quali (il furto e l’evasione del 2012) sono antecedenti all’insorgere della prospettata
dipendenza, mentre i piø recenti (evasione, resistenza a pubblico ufficiale, lesione personale del 5 ottobre 2021) risultano apparentemente slegati dalla dedotta esigenza del condannato di procurarsi disponibilità finanziarie.
Per altro verso, il ricorrente allega all’atto d’impugnazione documentazione inidonea a certificare una condizione di tossicodipendenza coeva ai fatti: una relazione del 2 novembre 2023 sull’andamento del percorso terapeutico residenziale intrapreso dal XXXXXXXXX il 5 ottobre 2023 e, dopo una prima interruzione, il 2 novembre 2023; certificazione del RAGIONE_SOCIALE Severo del 19 febbraio 2024, da cui risulta l’avvio nel mese di settembre 2022 di un programma ambulatoriale con la formulazione di diagnosi di ‘disturbo di cocaina di grado moderato’, esperienza preceduta da un piø risalente accesso al servizio in data 22 gennaio 2015, per riferito uso di sostanze stupefacenti, con occasionale riscontro di positività alla cocaina e avvio di un programma terapeutico ambulatoriale, interrotto due mesi dopo, e da altro accesso al servizio nel mese di marzo del 2021, nuovamente contrassegnato da immediata interruzione del programma.
Stando così le cose, non sussiste la lamentata violazione dell’obbligo di motivazione sullo stato di tossicodipendenza, riscontrabile solo in presenza di una condizione prospettata con deduzioni rispondenti ai caratteri della specificità e della concretezza, corroborata da idonea documentazione (Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante, Rv. 278187 01; Sez. 1, Sentenza n. 50686 del 18/09/2019, Raccichini, Rv. 277864 – 01).
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 19/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.