Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31228 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31228 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PISTOIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui la Corte di appello di Firenze, in data 25 marzo 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra i reati giudicati con otto distinte sentenze, commessi tra il marzo 2012 e il maggio 2019 in luoghi diversi, ritenendo non provata la sussistenza di una unicità di disegno criminoso, stante la non omogeneità dei reati e delle condotte esecutive e la loro distanza spazio-temporale, ed essendo insufficiente la mera finalità di procurarsi un profitto economico;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio d motivazione, non avendo l’ordinanza correttamente valutato la vicinanza temporale tra i vari reati, interrotti per quattro anni solo dallo stato detenzione, la loro omogeneità, essendo quasi tutti delitti contro il patrimonio, la vicinanza nello spazio di molti di loro, e il loro movente, essendo stati commessi in base ad una «scelta di vita» volta a procurarsi il proprio mantenimento mediante il delitto, senza ricercare una occupazione regolare;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l’ordinanza impugnata ha applicato correttamente i principi stabiliti dalla sentenza Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074, valutando non provata e non plausibile la programmazione originaria, all’epoca di commissione dei primi reati, giudicati con la prima sentenza, anche dei diversi delitti giudicati con le ulterior sette sentenze, in quanto commessi ad anni di distanza, in territori diversi e distanti, e di natura del tutto disomogenea, spaziando dal delitto di stalking alle rapine, alla ricettazione, al falso;
ritenuto che l’ordinanza impugnata abbia, con motivazione logica e non contraddittoria, escluso la sussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati risultino commessi solo in attuazione di una generica spinta delinquenziale, ovvero di una «scelta di vita», dichiarata dallo stesso ricorrente, e non vi siano elementi da cui desumere che, nell’organizzare il primo reato, il ricorrente avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, tutte le condotte successive, l’ultima delle quali commessa sette anni più tardi, e non essendo possibile individuare l’elemento unificante nella finalità di procurarsi un vantaggio economico, essendo questo un mero movente pratico;
ritenuto altresì che lo stesso ricorrente non ha fornito alcun ulteriore elemento dimostrativo della programmazione unitaria di tutti i reati, ammettendo anzi che le varie condotte di reato sono state tenute in conseguenza di una scelta di vita e di un movente economico, che non costituiscono elementi dimostrativi di una unicità di disegno criminoso delle varie condotte (vedi Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Rv. 275451 circa l’interesse all’allegazione; Sez. 1, n. 785 del 06/02/1996, Rv. 203987);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 01 luglio 2024
Il Consigliere estensoré
Il Presidente