Disegno Criminoso: Perché la Sola Sofferenza Psichica non Giustifica la Pena Unica
L’istituto della continuazione nel diritto penale, che consente di unificare le pene per reati diversi sotto un unico disegno criminoso, rappresenta un importante strumento di equità sanzionatoria. Tuttavia, il suo riconoscimento non è automatico e richiede una prova rigorosa. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 42890/2023) offre un chiarimento fondamentale: una condizione di sofferenza psicopatologica, pur rilevante, non è di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza di un piano criminoso unitario.
I Fatti del Caso: Reati Eterogenei e una “Doppia Diagnosi”
Il caso trae origine dalla richiesta di un condannato di vedere riconosciuta la continuazione tra reati accertati con quattro diverse sentenze. Le condotte erano estremamente varie: resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, guida in stato di ebbrezza, false dichiarazioni e atti persecutori, commessi in un arco temporale molto ampio, dal 2006 al 2015.
Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Teramo aveva accolto l’istanza. La sua decisione si fondava principalmente sulla condizione di “doppia diagnosi” del condannato, affetto da un disturbo psicotico aggravato dall’abuso di alcol. Secondo il giudice, questa condizione psicopatologica aveva fortemente influenzato le condotte illecite, giustificando il riconoscimento di un unico piano criminale.
Il Ricorso del PM: La Prova del Disegno Criminoso
Il Pubblico Ministero ha impugnato l’ordinanza dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. Secondo l’accusa, la decisione del giudice di primo grado era meramente apparente e tautologica. Affermare che uno stato psicopatologico possa generare un’inclinazione a commettere reati non equivale a provare l’esistenza di un disegno criminoso unitario e preordinato, come richiesto dalla legge.
La motivazione, secondo il ricorrente, era priva di qualsiasi riferimento ai concreti indicatori elaborati dalla giurisprudenza per accertare la continuazione, trasformando una condizione soggettiva in una prova automatica del reato continuato.
La Decisione della Cassazione sul Disegno Criminoso
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza e rinviando il caso a un nuovo esame. I giudici di legittimità hanno definito la motivazione del provvedimento impugnato come illogica, in quanto non illustrava gli indici concreti dai quali desumere la presenza di un medesimo disegno criminoso.
Gli Indicatori Concreti per la Continuazione
La Corte ha richiamato l’importante principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 28659 del 2017 (c.d. Gargiulo). Per riconoscere la continuazione, è necessaria una verifica approfondita di indicatori specifici, quali:
* L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto.
* La contiguità spazio-temporale dei fatti.
* Le modalità della condotta.
* La sistematicità e le abitudini di vita.
È cruciale dimostrare che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero già stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. Non è sufficiente che i reati siano frutto di una determinazione estemporanea, anche se originata da una condizione personale difficile.
Il Ruolo della Condizione Psicopatologica
La Cassazione ha chiarito che la mera esistenza di una diagnosi di sofferenza psicopatologica non ha valenza ai fini dell’applicazione dell’istituto. Sebbene una tale condizione possa spiegare una generale tendenza a delinquere, non costituisce di per sé la prova dell’unicità del programma criminoso. Nel caso di specie, i reati erano del tutto eterogenei e commessi in un lasso di tempo di quasi un decennio, elementi che mal si conciliano con un piano unitario.
le motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda sulla necessità di mantenere una netta distinzione tra la causa soggettiva di un comportamento e la programmazione criminale. Un disturbo psicologico può essere la radice di una generica inclinazione a violare la legge, ma il disegno criminoso richiesto per la continuazione è qualcosa di più specifico: è un progetto, una deliberazione iniziale che abbraccia una serie di future azioni illecite. Il giudice dell’esecuzione, valorizzando esclusivamente la diagnosi, ha confuso la causa con il programma, appiattendo l’analisi su un dato soggettivo senza ricercare le prove oggettive del piano criminoso. La sentenza ribadisce che gli indicatori giurisprudenziali (distanza temporale, natura dei reati, modalità esecutive) non sono meri orpelli formali, ma strumenti essenziali per accertare la reale volontà dell’agente di eseguire un piano unitario, evitando che la continuazione venga concessa impropriamente a situazioni di mera occasionalità o di generica devianza.
le conclusioni
La sentenza rappresenta un monito importante per la prassi giudiziaria. Annullando l’ordinanza e rinviando per un nuovo giudizio, la Corte di Cassazione riafferma che il riconoscimento del disegno criminoso richiede un’indagine fattuale rigorosa e non può basarsi su automatismi o presunzioni derivanti dalla condizione personale del reo. Per la difesa, ciò significa che non è sufficiente produrre una perizia psicologica, ma è necessario argomentare e provare, attraverso elementi concreti, come i diversi episodi delittuosi si inseriscano in un unico progetto deliberato in anticipo. La decisione rafforza la certezza del diritto, garantendo che un istituto di favore come la continuazione sia applicato solo quando ne sussistano i reali e provati presupposti.
Una diagnosi di disturbo psicologico è sufficiente per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la mera esistenza di una diagnosi di sofferenza psicopatologica non è sufficiente. Può al massimo ingenerare un’inclinazione a commettere reati, ma non costituisce di per sé la prova dell’unicità del programma criminoso.
Quali sono gli elementi concreti che un giudice deve valutare per riconoscere un unico disegno criminoso?
Il giudice deve verificare la sussistenza di concreti indicatori quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini di vita. È necessario provare che i reati successivi al primo fossero già programmati, almeno nelle loro linee essenziali.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione annulla con rinvio un’ordinanza del giudice dell’esecuzione?
L’ordinanza annullata perde efficacia e il caso viene trasmesso nuovamente al Tribunale di provenienza, ma a un giudice diverso. Questo nuovo giudice dovrà riesaminare l’istanza attenendosi ai principi di diritto stabiliti dalla Corte di Cassazione nella sua sentenza.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42890 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42890 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TERAMO nel procedimento a carico di:
NOME, nato a LEONFORTE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/03/2022 del TRIBUNALE di TERAMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni della Procuratrice generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Teramo ha accolto l’istanza presentata nell’interesse di NOME diretta al riconoscimento dell continuazione tra i reati accertati con quattro sentenze di condanna, per fatti di resistenza pubblico ufficiale, danneggiamento, guida in stato di ebbrezza, false dichiarazioni ai fini patrocinio a spese dello Stato, atti persecutori.
Il giudice dell’esecuzione ha valorizzato la condizione di cosiddetta “doppia diagnosi” del condannato, il quale risulta affetto da disturbo psicotico ulteriormente aggravato dall’abuso d alcolici, ritenendo che le condotte di reato siano state fortemente influenzate da tale condizion psicopatologica, peraltro con decorso ingravescente.
Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Teramo ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza e lamentando vizio di motivazione in tutte le sue esplicazioni. Il ricorrente deduce la mera apparenza e tautologia della motivazione, priva di ogn riferimento ai concreti indici positivi dell’esistenza dell’unicità del disegno criminoso, c elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Invero, lo stato psicopatologico, anche se fo provato, può al più ingenerare una inclinazione a commettere reati, ma non costituisce di per sé prova dell’unicità del programma criminoso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. L’impugnata ordinanza presenta criticità che determinano illogicità della motivazione, in particolare in ordine alla mancata illustrazione degli indici dai quali concretamente evincere ricorrenza del medesimo disegno criminoso, alla stregua delle indicazioni tratte dall’esegesi di legittimità di questa Corte, mentre nessuna valenza ai fini dell’applicazione dell’istituto de quo potrebbe riconoscersi alla mera esistenza di una diagnosi di sofferenza psicopatologica, come peraltro ha affermato lo stesso giudice dell’esecuzione.
I reati per i quali si è riconosciuta la continuazione sono del tutto eterogenei e diff in un amplissimo arco temporale, dal 7/11/2006 al 24/1/2015, né si è dato conto di alcun concreto riferimento che possa costituire criterio programmatico per la loro commissione.
1.2. Trattasi di indici che, attenendo direttamente ai criteri di individuazione de continuazione, segnatamente quelli della contiguità cronologica, della omogeneità dei reati e delle analoghe modalità esecutive, devono essere riconsiderati nella prospettiva indicata dall’esegesi di legittimità, compendiata nella pronuncia di Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074, che ha posto il seguente principio di diritto: «Il riconoscimento dell continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneit
delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modal della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al moment della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli in suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea».
Da tali considerazioni consegue, in accoglimento del ricorso del Pubblico ministero, l’annullamento dell’impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame dell’istanza ad opera di un diverso giudice dell’esecuzione, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013, il quale – libero negli esiti decisionali – tuttavia si atterrà ai richiamati pr diritto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo. Così deciso il giorno 28 aprile 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente