Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10372 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10372 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CESANO BOSCONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 06/12/2021, di conferma di quella del Tribunale di Pavia, con il quale il ricorrente condannato per il reato di cui all’art. 10 ter del D.Igs. 74/2000 perché, in quali rappresentante legale dell’impresa RAGIONE_SOCIALE liquidazione, ometteva di versare, ne termini previsti, l’acconto relativo all’imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiar annuale per il periodo 2013 per un ammontare di euro 407.980,00.
1.1. GLYPH Con un primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione e violazione di norme di legge in tema di competenza territoriale, avendo il giudice di primo grad rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale per connessione tempestivamente sollevata dalla difesa, posto che era pendente altro procedimento penale davanti al Tribunale di Monza, concernente il medesimo imputato, nelle medesima qualità di rappresentante legale della società e la medesima materia tributaria, ovvero il più grave reato di cui all’art 5 del d.lvo 74/2 relativo a fatti del 2015. Deduce di aver sollevato l’eccezione all’udienza del 19/03/2021 termini previsti per il rito ordinario, prima che fosse disposto il rito abbreviato. Eccepis ordine all’asserito difetto di allegazione di elementi probatori da cui desumere l’unicit disegno criminoso, di aver dimostrato la pendenza, nel medesimo stato e grado, dei due procedimenti e il titolo dei reati contestati e dunque, di aver assolto tutti gli oneri di alle e probatori necessari ai fini dell’applicazione delle norme sulla competenza per connessione ai sensi degli artt. 81 cod. pen., 12 cod. proc. pen. e 16 cod. proc.pen. Rileva che erroneamente il giudice di merito non ha ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra i due fatt ritenuto di fare applicazione della regola prevista dall’art. 18 d.gs.74/2000.
1.2. GLYPH Con secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della medesimezza del disegno criminoso. In particolare, evidenzia che i due reati, quello oggetto del presente procedimento, e quello la cui cognizione è devoluta Tribunale di Monza, sono stati commessi quando egli rivestiva la medesima carica sociale di rappresentante legale della società RAGIONE_SOCIALE. Evidenzia che la suddetta società era stata sopraffatta da una grave crisi economica che le impediva nel 2014 di adempiere le obbligazioni fiscali (in relazione all’annuo di imposta 2013) e nel 2015 la costringeva ad omettere presentare la relativa dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2014. Erroneamente e con motivazione illogica il giudice ha ritenuto insussistente il requisito della medesimezza del dise criminoso.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rige del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In ordine al primo motivo di ricorso, si osserva che il comma 6 bis dell’ad 43 cod.proc.pen., introdotto con l’art. 1, comma 43, della L.23 giugno 2017, n.103, stabilisce ch la richiesta di giudizio abbreviato proposta all’udienza preliminare determina la preclusione ogni questione sulla competenza per territorio del giudice. Pertanto la censura è preclusa.
Va, per completezza, aggiunto che è onere della parte che solleva eccezione di incompetenza per territorio determinata dalla connessione, provare sia la pendenza attuale dell’altro procedimento nella medesima fase, sia il titolo del reato o dei reati, sia la conness qualificata ai sensi dell’art. 12 lettere b) e c) del codice di rito (Sez.2, n.19579 del 21/04 Rv. 234194). Nel caso in disamina, il giudice ha ritenuto insufficiente la produzione della citazi in giudizio relativa al procedimento pendente innanzi al Tribunale di Monza, affermando che il ricorrente non ha fornito alcun elemento da cui poter desumere l’unicità del disegno criminoso, limitandosi a evidenziare di ricoprire la medesima posizione societaria, a evidenziare prossimità cronologica dei fatti e la natura tributaria dei medesimi e a sollevare la questi della sopravvenuta grave crisi di liquidità della società: ne consegue la genericità d allegazione, peraltro preclusa.
Il secondo motivo di ricorso non può trovare ingresso in questa sede, esaurendo la propria rilevanza sul piano del merito.
2.1.Questa Suprema Corte ha già avuto modo di pronunciarsi nel senso che l’indagine che si impone alla riflessione del giudice chiamato a valutare un’istanza di applicazione del disciplina della continuazione deve concentrarsi su tre essenziali problemi: dapprima verificar la credibilità intrinseca, sotto il profilo logico, dell’asserita esistenza di un unico, programma criminoso; indi, analizzare i singoli comportamenti incriminati per individuare l particolari, specifiche finalità che appaiono perseguite dall’agente; infine verificare se comportamenti criminosi, per le loro particolari modalità, per le circostanze in cui si s manifestati, per lo spirito che li ha informati, per le finalità alle quali erano preordinati, considerarsi, valutata anche la natura dei beni aggrediti, come l’esecuzione, diluita nel temp del prospettato, originario, unico disegno criminoso (Cass. 22/04/1992, Curcio, Rv n. 190807). La Corte ha quindi pacificamente affermato che l’accertamento appena indicato costituisce giudizio di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi di motivazione (Ca 28/05/1990, Paoletti, Rv n. 184908; Cass, Sez. 6, 13/06/2007, n. 25097, Rv n. 237014).
2.2.0rbene, nel caso di specie, i suddetti vizi non sono riscontrabili nella sentenza gravat avendo il giudice ritenuto che non sia stato soddisfatto l’onere probatorio e che, comunque, non vi sia connessione tra diversi reati, difettando, sotto il profilo logico, l’asserita esiste unico, originario programma criminoso, in quanto la commissione di reati diversi in tempi divers da parte del medesimo autore non è elemento sufficiente a dare prova, sotto il profilo soggettivo della rappresentazione anticipata di ciascun reato e dell’unicità del disegno criminoso.
Il giudice di merito ha evidenziato, con motivazione immune da vizi logico-giuridici, no sindacabile in sede di legittimità, che l’unicità del disegno criminoso non si identifica c generale inclinazione a commettere reati, magari sotto la spinta di fatti e circostanze occasiona
più o meno collegati tra loro, o sulla spinta di bisogni e necessità di ordine contingente. circostanze non indiziano la sussistenza del medesimo disegno criminoso, quale elemento unificatore, sotto il profilo soggettivo, del concorso materiale di reati, in quanto esso ri che le singole violazioni siano state deliberate – quanto meno nelle linee essenziali – sin momento dell’esecuzione della prima violazione, a cui si aggiunge l’elemento volitivo necessario per l’attuazione del programma medesimo.
Altrettanto correttamente il giudice di merito ha evidenziato che l’unicità del dise criminoso non può essere confusa con l’ inclinazione a commettere reati. Questa Corte ha infatti affermato che la semplice tendenza a delinquere del soggetto, ovvero la presenza di un programma generico di attività criminose, espressione di un costume di vita deviante, correlato al bisogno economico, non è di per sè indicativa della esistenza della identità di un disegn criminoso, indispensabile per la riduzione ad unità delle diverse violazioni; è viceversa necessar che, sin dall’inizio, i singoli reati siano previsti e preordinati quali episodi attuativi d programma delinquenziale. (Nella fattispecie la Corte ha definito insindacabile la valutazione d giudice di merito che aveva ritenuto che la condotta dell’imputato, cui era addebitata emissione in ampio arco temporale di numerosissimi assegni “a vuoto”, fosse indice di una continuità nel delitto, espressione di una radicata abitudine di vita e non fosse, in quanto riconducibile ad un’unica, precisa rappresentazione e determinazione criminosa) (Sez. 5, n. 5101 del 30/03/1999, Rv. 213197). Il medesimo principio è stato espresso in tema di reati commessi in stato di tossicodipendenza, ove la Corte ha ritenuto che la medesimezza del disegno criminoso si differenzi dalla tendenza a porre in essere reati della stessa indole o specie, determinat accentuata da talune condizioni psico-fisiche (come la tossicodipendenza), dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma criminoso. Tale programma criminoso deve essere positivamente e rigorosamente provato, non giovando a tale fine la mera indicazione dell’identità delle norme di legge violate, la loro prossimità temporale medesimezza del movente delle varie azioni criminose, tutte circostanze concernenti i singoli reati e non probanti della preventiva deliberazione a delinquere che ne avrebbe unificato l’ideazione anteriormente alla loro singola commissione (Sez. 1, n. 5618 del 21/12/1993, Rv. 196545; Sez.1, n. 1146 del 21/02/1996, Rv. 204608; Sez. 1, n. 8898 del 09/11/2000, Rv. 218371). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Pertanto, il giudice di merito ha rilevato l’assenza di elementi che possono evidenziare come le singole violazioni facessero parte di un unico programma criminoso, deliberato sin dall’iniz nelle linee essenziali e finalizzato a conseguire un determinato fine.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
‘Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso all’udienza del 21 ottobre 2022
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Il Consigliere estensore
Il Presidente