Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14725 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14725 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 14/04/1975
avverso l’ordinanza del 11/12/2024 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letto il ricorso;
rilevato che:
con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di riconoscimento della continuazione presentata nell’interesse di NOME COGNOME
con il ricorso proposto dal proprio difensore NOME deduce un vizio di omessa valutazione con riguardo alla mancata disamina della domanda di riconoscimento del vincolo della continuazione con riferimento a tre sentenze relative a reati omogenei commessi nel 1998, nel 2016 e nel 2021;
ritenuto che:
in tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso, caratterizzante l’istituto disciplinato dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., «postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l’opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420);
«il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074);
rilevano, ai fini della prova dell’esistenza del medesimo disegno criminoso l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del “modus operandi” e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, non essendo necessaria la contemporanea ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l’unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto
alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez.
1, n. 8513 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del
05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, COGNOME
Rv. 284652);
l’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia
sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti;
il giudice dell’esecuzione ha compiuto una valutazione globale e complessiva dell’istanza motivando congruamente l’esclusione della continuazione in ragione
della distanza temporale dei fatti, della disomogeneità dei titoli di reato e delle modalità di commissione degli stessi, accogliendo, invece, la richiesta per i reati
commessi dal 2006 al 2008 in ambito territoriale più ristretto;
la motivazione appare esente da qualsiasi vizio di omessa motivazione riguardando l’intera domanda così come formulata con l’istanza originaria;
in ogni caso, la richiesta di continuazione, così come descritta nel ricorso per cassazione è, all’evidenza, manifestamente infondata atteso che ha ad oggetto fatti distanziati temporalmente, dovendosi ipotizzare al 1998 l’insorgenza di un proposito criminoso unitario che possa coprire anche i fatti commessi a distanza di decenni successivi (2016 e 2021);
la prospettazione del ricorso si palesa, pertanto, manifestamente infondata; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, . pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/04/2025