Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37871 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37871 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VILLARICCA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/12/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
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Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con atto rivolto alla Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, veniva richiesta, nell’interesse di NOME COGNOME, l’applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali il predetto risultava condannato in forza dell sentenze divenute irrevocabili emesse dalla Corte di appello di Napoli il 2 luglio 1999, per i reati di associazione mafiosa e di tentata estorsione aggravata; dalla Corte di assise di appello di Napoli il 31 maggio 2006, per concorso anomalo in omicidio volontario e per i connessi reati in materia di armi; dalla Corte di assise di appello di Napoli il 14 luglio 2021, per il reato di omicidio volontario.
Con ordinanza del 6 dicembre 2023, l’adito giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza.
Il difensore dell’interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine al rigetto dell’istanza. Il ricorrente sostiene che giudice dell’esecuzione non abbia applicato in modo corretto la disciplina della continuazione ma, in violazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, abbia omesso di valutare gli elementi rivelatori della sussistenza di un medesimo disegno criminoso fra i reati indicati nell’istanza, così rendendo una ordinanza viziata nella motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le censure sono tutte infondate.
1.1. L’esame dell’ordinanza dimostra che sono stati rispettati i consolidati e condivisibili principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori – quali l’omogeneità dell violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della conAVV_NOTAIOa, la sistematicità e le abitudini programmate di vita – se l’istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, i reati per i quali è stato condannato con distinte sentenze (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074-01; Sez. 1, n. 15955 del
08/01/2016, Rv. 266615-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Rv. 255156-01).
1.2. Nel caso ora in valutazione, il giudice dell’esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, nel motivare la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha reso adeguata motivazione. L’ordinanza, che pure dimostra di aver tenuto conto delle caratteristiche dei reati commessi, pone in evidenza, in modo adeguato e non illogico, gli elementi in base ai quali ha ritenuto che non sussistano elementi per affermare che i reati siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
1.3. Il giudice dell’esecuzione, quindi, ha posto in luce nell’ordinanza le ragioni che l’hanno conAVV_NOTAIOo al rigetto dell’istanza. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento delle circostanze fattuali.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 31 maggio 2024.