Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39708 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39708 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME CUI CODICE_FISCALE) nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/12/2023 del TRIBUNALE di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 10.1.2024 ha rigettato l’istanza avanzata da NOME COGNOME volta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con tre sentenze del Tribunale di Udine, e precisamente:
sentenza n. 2197/21 in data 1.12.2021, irrevocabile il 19.12.2021, di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all’art. 336 cod. pen., commesso in Udine il 6.3.2020;
sentenza n. 2236/21 in data 3.12.2021, irrevocabile in data 19.3.2021, per i reati di cui agli artt. 635 e 337 cod. pen., commessi in Udine il 31.3.2020;
sentenza n. 523/21 del GUP presso il Tribunale di Udine in data 30.11.2021, irrevocabile in data 29.4.2022, in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 582, 585 cod. pen., commessi in Udine il 26.3.2020.
Il Tribunale, premesso che tali sentenze avevano tutte ad oggetto i reati minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e resistenza a pubblico uffici commessi tra il 6 e il 31 marzo 2020 mentre COGNOME era in carcere, ha escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso, trattandosi di reati commessi in situazioni contingenti ed occasionali, dovute a contrasti con i medici dell’ospeda o con agenti di polizia penitenziaria.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di violazione dì legge e il vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, il giudice avrebbe considerato l’analoga natura dei reati, il brevissimo arco temporale in c sono stati commessi, l’identità del luogo di consumazione (il carcere), l’analog delle modalità esecutive. Si tratterebbe di reati ideati e programmati co manifestazione dell’impulso di ribellione alla condizione carceraria.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricor sia dichiarato inammissibile.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo dì cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro lin essenziali. L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contigui spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano f determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. U, 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
Da quest’ultima non si può infatti prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nella iniziale previsione ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell’agente in relazione al profilo della volontà, nell’elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori speci volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294).
Nel caso di specie, pur non essendo in dubbio che i reati giudicati con le sentenze richiamate dal ricorrente siano omogenei, analogo sia il luogo di commissione e senz’altro ristretto l’arco temporale in cui essi sono stati posti in essere (nel mese di marzo 2020), tuttavia, la natura stessa di tali reati e, soprattutto, la loro causa estemporanea, da ravvisarsi – come afferma la stessa difesa – nell’insofferenza del ricorrente rispetto a situazioni che di volta in volta si verificavano (la somministrazione della terapia, le prescrizioni imposte dalle guardie penitenziarie, ecc.), impediscono di ravvisare la sussistenza di un medesimo disegno criminoso.
Invero, l’atteggiamento di ribellione o di insofferenza rispetto alla restrizione carceraria, causa delle condotte criminose poste in essere da NOME, non costituisce un programma criminoso in attuazione del quale sono stati commessi i reati, ma identifica piuttosto la causa scatenante degli episodi criminosi.
Tali elementi sono stati lucidamente messi in evidenza dal Tribunale di Trieste, il quale pertanto ha correttamente affermato che reati del tutto slegati tra loro e frutto di situazioni contingenti non potessero essere ricondotti ad un unico piano criminoso.
Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P Q M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2024.