Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15015 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15015 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/12/2023 del GIP TRIBUNALE di AVEZZANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Avezzano – nella veste di Giud dell’esecuzione – provvedendo in ordine alla richiesta di unificazione sotto il vincolo continuazione, presentata nell’interesse di NOME COGNOME, ha dichiarato l’inammissibilità d stessa, in merito ai fatti di cui alle sentenze nn. 9/14 reg. sent. e 117/14 reg. sent., essen stato riconosciuto tale vincolo dal giudice della cognizione; il Tribunale ha poi rigettato l’ di applicazione della disciplina di cui all’art. 671 cod. proc. pen., con riferimento agli ille dalle due condanne sopradette ed ai reati puniti con la sentenza n. 128/2018 reg. sent., conteg questi sì tutti inerenti alla violazione del d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, ma commessi entr arco temporale che si snoda dal 2011 al 2015.
Ricorre per cassazione NOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo erronea applicazione della legge penale, nonché mancata, apparente e illogica motivazione, con riferimento agli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso.
Le doglianze poste a fondamento dell’impugnazione risultano inammissibili, in quanto costituite da mere critiche versate in punto di fatto, lamentando esse come l’ordinanza avversa abbia trascurato gli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso, asseritamente emer dall’esame delle condotte delittuose realizzate.
Dette censure, altresì, appaiono aspecifiche nonché prive di ragioni di diritto e di che sorreggano le richieste. Nel provvedimento impugnato, invero, si evidenzia come i fatti relazione ai quali si invoca la riunione in continuazione siano, tra loro, del tutto slegati, ap quindi frutto di separate volizioni ed espressione di una generale propensione alla delinquen trattasi peraltro, secondo il Giudice dell’esecuzione, di episodi criminosi che si dipanano ent arco temporale davvero ampio, così divenendo viepiù impensabile la preventiva ideazione unitaria.
La motivazione posta a fondamento dell’impugnata ordinanza, infine, è logica e coerente, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al ri qualsivoglia stigma in sede di legittimità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiara inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 7 marzo 2024.