Disegno Criminoso: La Prova di un’Ideazione Unica e Iniziale secondo la Cassazione
L’istituto della continuazione tra reati, previsto dall’articolo 81 del codice penale, è un pilastro del nostro sistema sanzionatorio, consentendo di mitigare la pena quando più violazioni della legge penale sono riconducibili a un medesimo disegno criminoso. Ma quali sono i requisiti concreti per poter affermare l’esistenza di tale disegno? Un’ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sulla necessità di una prova rigorosa, che vada oltre la semplice coerenza logica tra i delitti commessi.
I Fatti del Caso: Reati Finanziari e Possesso di Armi
Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte riguardava la richiesta di un soggetto, condannato con due distinte sentenze, di vedere applicata la disciplina della continuazione. La prima condanna era relativa a reati finanziari complessi, come l’autoriciclaggio e il trasferimento fraudolento di valori. La seconda, invece, riguardava reati legati al possesso e alla detenzione illegale di armi.
Il condannato, attraverso il suo ricorso, sosteneva che i due gruppi di reati fossero strettamente collegati: il possesso delle armi non era un fatto isolato, ma una necessità derivante dalla gestione e dal trasporto delle ingenti somme di denaro illecito, oggetto della prima sentenza. A suo dire, questa esigenza di protezione, acuita da una rapina subita in passato, dimostrava che tutto rientrava in un unico e premeditato disegno criminoso.
La Valutazione del Giudice e il ricorso per Cassazione
Il Tribunale, in qualità di giudice dell’esecuzione, aveva respinto questa tesi, non ravvisando elementi sufficienti a provare un’ideazione comune e originaria. Contro questa decisione, l’interessato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione del Tribunale. I giudici di legittimità hanno ritenuto la doglianza manifestamente infondata, sottolineando come la motivazione del provvedimento impugnato fosse adeguata e priva di vizi logici.
Le Motivazioni: Perché non sussiste il disegno criminoso?
Il cuore della decisione risiede nella rigorosa interpretazione dei requisiti del disegno criminoso. La Corte ha ribadito un principio fondamentale, già consolidato nella giurisprudenza di legittimità (incluse le Sezioni Unite): l’identità del disegno criminoso deve essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato. Non è sufficiente una generica connessione logica o una coerenza teleologica tra le diverse condotte illecite.
Nel caso specifico, i giudici hanno evidenziato la mancanza di elementi concreti capaci di dimostrare che, al momento della commissione dei reati finanziari, l’agente avesse già pianificato anche il successivo possesso di armi. La Corte ha sottolineato come la distanza di tempo tra i fatti (la rapina subita, i reati da cui sono derivati i profitti e il rinvenimento delle armi) rendesse ancora più debole la tesi di un piano unitario e prestabilito. Il semplice fatto che il possesso di un’arma potesse essere ‘utile’ o ‘coerente’ con il trasporto di denaro non basta a trasformare due distinti episodi criminali in un’unica sequenza programmata.
In sostanza, il ricorso è stato giudicato come un tentativo di sollecitare una nuova e diversa valutazione dei fatti, attività preclusa nel giudizio di Cassazione, che è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma con chiarezza che per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati non basta allegare un nesso logico-funzionale tra le condotte. È necessario fornire elementi di prova concreti che dimostrino l’esistenza di un programma criminoso unitario, deliberato in origine e comprensivo di tutte le violazioni che ne costituiscono l’attuazione. La decisione evidenzia l’onere probatorio a carico di chi invoca l’applicazione dell’art. 81 c.p. e conferma che, in assenza di tale prova, i reati restano distinti e verranno sanzionati autonomamente, senza il beneficio del cumulo giuridico delle pene.
Quando due reati possono essere considerati parte di un unico disegno criminoso?
Secondo la Corte, è necessario dimostrare con elementi concreti l’esistenza di una comune e iniziale ideazione, la cui identità sia rintracciabile sin dalla commissione del primo reato.
La semplice connessione logica tra due reati è sufficiente per dimostrare il disegno criminoso?
No. La Corte ha chiarito che la mera coerenza tra i reati (come il possesso di un’arma per proteggere proventi illeciti) non è sufficiente. Occorre provare un piano unitario e preordinato, non una generica connessione.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene giudicato inammissibile per manifesta infondatezza?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45435 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45435 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/05/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che il Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di COGNOME NOME di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto di due sentenze pronunciate dal Tribunale di Catanzaro, la prima per diversi reati, tra i quali quelli di cui agli artt. 648 ter e 512 bis cod. pen, la seconda per i reati di cui agli artt. 23 L. 110/1975, 648 e 697 cod. pen.;
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il giudice non avrebbe tenuto nel dovuto conto che la violazione in materia di armi è coerente con l’esigenza di trasportare le ingenti quantità di denaro oggetto della prima sentenza così che il possesso dell’arma, come sarebbe dimostrato anche dal fatto che il condannato aveva subito una rapina, era parte del medesimo disegno criminoso;
Rilevato che la doglianza oggetto del ricorso è manifestamente infondata in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla mancanza di elementi concreti dai quali poter desumere che i due reati fossero oggetto di una comune e iniziale ideazione, ciò anche considerata la distanza di tempo trascorsa tra la rapina subita, il momento cui si riferiscono i reati dai quali sono conseguiti i profitti illeciti e il rinvenimento delle armi;
Ritenuto pertanto che il Tribunale ha adeguatamente e correttamente motivato quanto alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, COGNOME, n.nn.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le .cloglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/10/2023