Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11245 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11245 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/03/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 373/2025
NOME COGNOME
CC – 13/03/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 43040/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato in CINA il 01/01/1987
avverso l’ordinanza del 26/11/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette:
la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
la memoria presentata dallÕavvocato NOME COGNOME che, nellÕinteresse di Li Xing Dong, ha ribadito la fondatezza del ricorso e ha chiesto lÕannullamento senza rinvio o, in subordine, lÕannullamento con rinvio dellÕordinanza impugnata.
Con ordinanza in data 26 novembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo, provvedendo a seguito del rinvio disposto da questa Corte con sentenza del 7 maggio 2024 (in accoglimento del ricorso del Pubblico ministero), ha rigettato lÕistanza presentata da NOME COGNOME volta ad
ottenere il riconoscimento della disciplina della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.
Avverso lÕordinanza è stato proposto ricorso per cassazione nellÕinteresse del condannato, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui allÕart. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale è stata denunciata la violazione dellÕart. 81 cod. pen., deducendo che la motivazione posta a sostegno della decisione impugnata (ossia lÕassenza di elementi da cui desumere la sussistenza di un seppur embrionale preordinato programma criminale) sarebbe in contrasto con la disciplina del reato continuato, come chiarita dalla giurisprudenza di legittimitˆ: difatti, il ricorrente avrebbe commesso reati della stessa specie (quasi sempre si tratterebbe di rapine) e il lasso di tempo intercorso tra essi farebbe desumere la sussistenza del medesimo disegno criminoso (non essendo dato comprendere da quali elementi si trarrebbe il contrario), essendo Çverosimile ritenere che siano stati posti in essere in maniera serialeÈ (a nulla valendo la presenza o meno di altri correi e i luoghi in cui sono stati commessi).
Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso (cfr. requisitoria scritta).
Il difensore del ricorrente ha ribadito la fondatezza dellÕimpugnazione, chiedendo lÕannullamento senza rinvio o, in subordine, lÕannullamento con rinvio dellÕordinanza impugnata (cfr. memoria difensiva).
4. Il ricorso è inammissibile.
LÕallegazione difensiva è del tutto generica, non consentendo di avere riguardo neppure alle specifiche condotte oggetto della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato e al tempo in cui si collocano, e si affida pure ad asserti ipotetici (in particolare, esprimendosi in termini di verosimiglianza): il che non consente di ravvisare nell’impugnazione una puntuale critica al provvedimento impugnato, il quale Ð pur osservando correttamente che la distanza temporale tra i fatti non pu˜ di per sŽ costituire elemento che esclude un unico disegno criminoso Ð ha evidenziato come dalle sentenze in atti si tragga unicamente l’identica natura dei reati commessi dal ricorrente, ma difetti qualsivoglia elemento che consenta di ricondurli ad un unico programma criminale (nei termini chiariti nella sentenza rescindente e più in generale dalla giurisprudenza di legittimitˆ), esponendo in via esemplificativa come non sia emerso alcuno degli elementi usualmente dimostrativi del medesimo disegno criminoso (cfr. spec. p. 3) e rimarcando piuttosto come dalle medesime pronunce consti soltanto un’indubbia inclinazione del condannato a commettere reati contro il patrimonio, dato in effetti insufficiente a palesare la sussistenza di un disegno criminoso unitario.
̀
Inoltre, la prospettazione difensiva è del tutto erronea nella parte in cui fa riferimento alla serialitˆ dell’agire, distinta dalla sussistenza di un medesimo disegno criminoso, come in effetti affermato dallÕordinanza impugnata, che si è uniformata alla sentenza rescindente (Sez. 1, n. 27422 del 07/05/2024, Li Xing, n.m.: Çé altres’ consolidato il principio per cui, in tema di applicazione della continuazione, l’identitˆ del disegno criminoso, che caratterizza l’istituto disciplinato dall’art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l’opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunitˆ esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Rv. 266615 – 01). é altres’ consolidato il principio per cui, in tema di applicazione della continuazione, l’identitˆ del disegno criminoso, che caratterizza l’istituto disciplinato dall’art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l’opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunitˆ esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Rv. 266615 – 01)È.
Deve disporsi, . 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchŽ al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l’evidente inammissibilitˆ dei motivi dÕimpugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cos’ deciso il 13/03/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME