Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16784 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16784 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GIARRE il 23/09/1986
avverso l’ordinanza del 18/11/2024 del TRIBUNALE di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 19 novembre 2024, con la quale il Tribunale di Catania rigettava la richiesta avanzata da NOME
Greco, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenz
irrevocabili sub 1) e 2) del provvedimento impugnato;
Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 671, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., si lamenta erronea applicazione dell’art. 81 cod.
pen. e vizio di motivazione;
che in realtà il ricorrente propone un’alternativa lettura degli elementi già
valutati dal giudice dell’esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze;
che il giudice a quo ha specificamente motivato con riguardovtutti gli indicatori dell’unicità del disegno criminoso, quali l’eterogeneità delle
res oggetto
dei reati, la distanza temporale delle condotte (sette mesi) e l’assenza di una pianificazione unitaria, sottolineando i profili incompatibili con la previ
programmazione delle condotte e quelli privi di valore probatorio rispetto al prospettato unico disegno criminoso ed infine concludendo per l’occasionalità delle condotte piuttosto che per la continuazione;
che doveva quindi i ritenersi indimostrata l’originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01) e l’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del “favor rei”, in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1,n. 30977del 26/06/2019);
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 marzo 2025